Art. 87. Esercizio delle funzioni conferite 1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonche' delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.