Art. 87.
                 Esercizio delle funzioni conferite
    1.  Le  province  ed i comuni esercitano le funzioni conferite ai
sensi  degli  articoli  85  e  86  nel rispetto degli obiettivi della
programmazione energetica regionale nonche' delle direttive regionali
da  emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente
legge   in   attuazione   dei   principi   della   semplificazione  e
dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.