Art. 88. Convenzioni 1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle province e ai comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.