Art. 88.
                             Convenzioni
    1.  La  Regione  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  convenzioni e
accordi   con  ENEA  (Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente), in applicazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 2
della  legge  25 agosto  1991,  n.  282,  e con altri enti pubblici e
privati,   funzionali   alla  predisposizione  del  piano  energetico
regionale  e  a  fornire  alle  province  e  ai  comuni informazioni,
consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti
di programmazione energetica locale.