Art. 90.
            Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1993
    1.  L'art. 2  della  legge  regionale  22 febbraio  1993,  n. 10,
recante  norme  in  materia  di  opere  relative  a linee ed impianti
elettrici  fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative",
e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2.  (Autorizzazione  alla  costruzione  e all'esercizio di
linee  e  impianti  elettrici).  - 1. Le costruzione e l'esercizio di
linee  ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione  di  energia  elettrica,  la  cui tensione nominale sia
compresa  fra  5000  e 150 mila volt, di opere accessorie, nonche' di
varianti   di   quelli   esistenti   che  implicano  modifiche  delle
caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti
ad autorizzazione, che puo' motivatamente imporre obblighi speciali o
particolari     prescrizioni.    L'autorizzazione    e'    rilasciata
nell'osservanza  delle  norme  vigenti  e  delle  disposizioni  della
presente  legge  e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli
atti  che  consentano  l'attraversamento  di  zone soggette specifica
tutela,  definite,  in particolare, dagli strumenti di pianificazione
territoriale regionale e provinciale.
    2. Non  sono  soggette  ad  autorizzazione le opere relative alle
seguenti   linee   ed   impianti   elettrici  per  il  trasporto,  la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
      a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
      b)  con  tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000
volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.
    3. Non sono soggette altresi' ad autorizzazione:
      a) le  opere  accessorie,  le  varianti,  i  rifacimenti  degli
elettrodotti  di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che
gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
      b) gli  interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti
esistenti.
    4. Per  le  linee  ed impianti di cui alla lettera a) del comma 2
l'esercente  e' tenuto a fornire semestralmente ai comuni interessati
l'elenco  delle  nuove  linee  realizzate  corredato  dalle  relative
planimetrie.
    5. per  le  linee e le opere di cui alla lettera b) del comma 2 e
alla   lettera a)   del   comma  3,  l'esercente  e'  tenuto  a  dare
comunicazione  preventiva  alla  provincia  e  ai  comuni interessati
almeno  30  giorni  prima  dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione
deve   essere   corredata  delle  valutazioni  tecniche  dell'Agenzia
regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA)  in materia di
verifica     dell'esposizione     della    popolazione    ai    campi
elettromagnetici.
    6. Le  imprese  distributrici  di energia elettrica sono tenute a
presentare  entro  il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali
degli   interventi  dei  programmi  e'  dato  avviso  nel  Bollettino
Ufficiale  della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate
sulla  base  di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta
urgenza  per  i  quali  e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
    7. Le  forme  e  le  modalita' per la presentazione delle domande
sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande
devono  essere  trasmesse  in  copia ai comuni interessati a cura del
richiedente.  Le  domande  sono  corredate  da  una  relazione  sulla
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.
    8. Le  spese  di istruttoria sono determinate in misura fissa nei
seguenti  importi  per  ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo
elettrodotto:  L. 300.000 fino a cinque km; L. 600.000 oltre i cinque
km;  L. 1.000.000  oltre  i  venti  km.  Gli  importi  sono  adeguati
annualmente al tasso di inflazione programmato mediante provvedimento
della giunta Regionale.
    9. Nel  caso  in  cui le opere interessino il territorio di due o
piu'  province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla provincia
nel  cui  territorio  si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto,
acquisito il parere delle province interessate.".
    L'art.  3  della legge regionale n. 10 del 1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  3.  (Procedimento  autorizzatorio).  -  1.  La  domanda di
autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta
dei  pareri  previsti al comma 2, sono presentati alla provincia, che
li  deposita  per  trenta  giorni  consecutivi  presso  il competente
ufficio.  Della domanda e dato avviso per estratto sull'Albo pretorio
dei   comuni   nel   cui   territorio   e   prevista  Ia  costruzione
dell'impianto.  Chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni
ed opposizione, a pena di decadenza, entro il termine del deposito.
    2.  La  domanda  di  autorizzazione  deve  essere integrata con i
pareri previsti agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n. 1775, nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse
ai  sensi  dell'art. 4.  Le  pubbliche  amministrazioni sono tenute a
rendere  i  pareri  e  le  valutazioni  tecniche entro quarantacinque
giorni.   Decorso  tale  termine,  e'  in  facolta'  della  provincia
procedere    al    rilascio   dell'autorizzazione   indipendentemente
dall'acquisizione  dei  pareri,  fatta  eccezione per quelli relativi
alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico  artistico  e della salute dei cittadini. Spetta in ogni caso
alla  provincia,  dopo aver promosso forme di coordinamento, decidere
definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.
    3. La provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la
pianificazione  territoriale  regionale  e  infraregionale,  rilascia
l'autorizzazione  entro  il  termine di trenta giorni dal ricevimento
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.
    4.  Il  provvedimento  finale  deve  esprimersi  in  ordine  alle
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e sospeso nel caso
di  richieste  di  chiarimenti  o elementi integrativi da parte della
provincia.".
    3. L'art. 4 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal
seguente:
    "Art.   4.   (Tutela   della   salute  e  dell'incolumita'  della
popolazione).  -  1. In  sede  di  progetto  devono  essere valutati,
secondo  le  vigenti  disposizioni, i livelli di esposizione ai campi
elettrici e magnetici della popolazione residente.
    2. L'ARPA e tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure
di cui all'art. 17 della legge regionale n. 44 del 1995, se i livelli
di  esposizione  risultino inferiori ai valori limite di cui al comma
1.".
    4.  Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 1993 e
sostituito dal seguente:
    "2. Il  comune  per  gli  impianti  di  cui  al  comma 2  e  alla
lettera a)    del    comma    3    dell'art. 2,    dietro   richiesta
dell'interessato, rilascia la dichiarazione prevista al comma 1.".
    5. L'art. 6 della legge regionale n. 10 del 1993 e abrogato.
    6. L'art. 7 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal
seguente:
    "Art.  7.  (Concessioni edilizie). - 1. La realizzazione di linee
ed impianti elettrici non e' soggetta a concessione edilizia.
    2.  La  costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e
secondarie  con  strutture  di  fondazione  e  soggetta a concessione
edilizia  gratuita  ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n.  10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli e dell'art. 30
della   legge   regionale   7 dicembre   1978,  n.  47  e  successive
modificazioni recante "Tutela e uso del territorio .".
    7. L'art. 9 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal
seguente:
    "Art.  9.  (Collaudo).  -  1. Le  linee  e gli impianti elettrici
autorizzati   sono  sottoposti  a  collaudo  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione,  entro  quattro  anni  dalla messa in esercizio,
qualora  entro  tre  anni  non siano state presentate opposizioni dal
Ministero   competente,   ai   sensi  del  punto  3.1.03  del  cap. 3
"Disposizioni  finali  e  transitorie  del  decreto interministeriale
21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della
legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
    2. Il  collaudatore  deve  essere  scelto tra tecnici qualificati
esperti   in  materia  di  costruzione  di  impianti  elettrici,  non
collegati  professionalmente  ne'  economicamente  in  modo diretto o
indiretto al titolare dell'autorizzazione.
    3. in sede di collaudo devono accertarsi:
      a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
      b) la   funzionalita'   delle   opere,   anche   in  base  alle
caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
      c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza
alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
      d) l'adempimento  di  ogni  altro  obbligo  particolare imposto
dall'autorizzazione stessa;
      e) l'avvenuta   adozione  delle  misure  di  sicurezza  di  cui
all'art. 4.
    4. Il   collaudo  di  linee  fino  a  15000  volt  sottoposte  ad
autorizzazione  puo' essere effettuate singolarmente o per un insieme
di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica
collegata  ad  una medesima unita' di produzione o di trasformazione;
in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
    5. Qualora  le linee elettriche e relative opere accessorie siano
state  costruite  con  l'impiego  di  materiali,  strutture  ed opere
conformi  a  modelli  unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi
tipo,  secondo  quanto previste dalla legge 28 giugno 1989, n. 339, e
dai  relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti
di  cui  alla  lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato
dell'esercente.
    6.  Il certificato di collaudo e' trasmesso alla provincia che in
caso di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
    7.  Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione
si  intendono  collaudati dietro presentazione da parte delle imprese
esercenti   attivita'  elettriche  di  dichiarazione  di  conformita'
dell'opera alle vigenti disposizioni.".
    8.  All'art. 10  della  legge  regionale n. 10 del 1993 le parole
"L'Ente  che  ha  rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La
provincia".
    9.  Al  comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1993
le parole successive a "della Regione" sono soppresse.
    10.  Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 10 del
1993 e aggiunto ii seguente:
    "4-bis. Gli  impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per
i  quali  a  tale data non sia stato ancora redatto il certificato di
collaudo,  si  intendono  collaudati  dietro  presentazione  da parte
dell'impresa  elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".
    11. L'art. 17 della legge regionale n. 10 del 1993 e abrogato.