Art. 90. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1993 1. L'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10, recante norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici). - 1. Le costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che puo' motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione e' rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale. 2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica: a) con tensione nominale fino a 5000 volt; b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri. 3. Non sono soggette altresi' ad autorizzazione: a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi; b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. 4. Per le linee ed impianti di cui alla lettera a) del comma 2 l'esercente e' tenuto a fornire semestralmente ai comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie. 5. per le linee e le opere di cui alla lettera b) del comma 2 e alla lettera a) del comma 3, l'esercente e' tenuto a dare comunicazione preventiva alla provincia e ai comuni interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi dei programmi e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza per i quali e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta. 7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera. 8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei seguenti importi per ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo elettrodotto: L. 300.000 fino a cinque km; L. 600.000 oltre i cinque km; L. 1.000.000 oltre i venti km. Gli importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato mediante provvedimento della giunta Regionale. 9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o piu' province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto, acquisito il parere delle province interessate.". L'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. (Procedimento autorizzatorio). - 1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono presentati alla provincia, che li deposita per trenta giorni consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e dato avviso per estratto sull'Albo pretorio dei comuni nel cui territorio e prevista Ia costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza, entro il termine del deposito. 2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri previsti agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi dell'art. 4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere i pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine, e' in facolta' della provincia procedere al rilascio dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla provincia, dopo aver promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di contrastanti pronunce. 3. La provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei pareri obbligatori di cui al comma 2. 4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e sospeso nel caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte della provincia.". 3. L'art. 4 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal seguente: "Art. 4. (Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione). - 1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente. 2. L'ARPA e tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della legge regionale n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.". 4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal seguente: "2. Il comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la dichiarazione prevista al comma 1.". 5. L'art. 6 della legge regionale n. 10 del 1993 e abrogato. 6. L'art. 7 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal seguente: "Art. 7. (Concessioni edilizie). - 1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a concessione edilizia. 2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione e soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli e dell'art. 30 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del territorio .". 7. L'art. 9 della legge regionale n. 10 del 1993 e sostituito dal seguente: "Art. 9. (Collaudo). - 1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne. 2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione. 3. in sede di collaudo devono accertarsi: a) l'avvenuta ultimazione dei lavori; b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi; c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione; d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa; e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4. 4. Il collaudo di linee fino a 15000 volt sottoposte ad autorizzazione puo' essere effettuate singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unita' di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo. 5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previste dalla legge 28 giugno 1989, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente. 6. Il certificato di collaudo e' trasmesso alla provincia che in caso di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8. 7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attivita' elettriche di dichiarazione di conformita' dell'opera alle vigenti disposizioni.". 8. All'art. 10 della legge regionale n. 10 del 1993 le parole "L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La provincia". 9. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1993 le parole successive a "della Regione" sono soppresse. 10. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 10 del 1993 e aggiunto ii seguente: "4-bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.". 11. L'art. 17 della legge regionale n. 10 del 1993 e abrogato.