Art. 91.
                      Esercizio delle funzioni
    1.  Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43
e  seguenti  del  decreto legislativo n. 112 del 1998 sono esercitate
dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto disposto dalle leggi
regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.