Art. 91. Esercizio delle funzioni 1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.