Art. 93 Principi per la riforma della legislazione urbanistica 1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia. 2. La legge regionale dovra' perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: a) la qualita' ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio; b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al controllo diretto dei cittadini; c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto; d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilita' e delle regole per la realizzazione degli interventi.