Art. 93
       Principi per la riforma della legislazione urbanistica
    1.  La  Regione,  in  attuazione  dei  principi di cui al comma 3
dell'art. 4  della  legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della
legislazione   nel   campo   della   pianificazione   territoriale  e
urbanistica con una legge organica in materia.
    2.  La  legge  regionale  dovra'  perseguire,  in  particolare, i
seguenti obiettivi:
      a) la   qualita'   ambientale,   urbana  e  insediativa,  quale
principale riferimento per il governo del territorio;
      b) un   sistema   di  pianificazione,  imperniato  sui  livelli
comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in
capo  al  livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in
relazione  alla  scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al
controllo diretto dei cittadini;
      c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci,
che  nella  pianificazione  assicurino la rappresentazione unitaria e
coerente  di  tutte  le  scelte  di  valenza territoriale, proprie di
ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
      d) l'attribuzione  alla pianificazione urbanistica comunale del
ruolo  di  carta  unica  del  territorio,  in  cui il cittadino e gli
operatori  possano  trovare  chiara  e  certa  rappresentazione delle
possibilita' e delle regole per la realizzazione degli interventi.