Art. 94.
Tutela  del  paesaggio e delle bellezze naturali modifiche alla legge
                      regionale n. 26 del 1978
    1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale e'
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso
il  Piano  territoriale  regionale  (PTR),  come  integrato dal Piano
territoriale   paesistico   regionale   (PTPR)   approvato  ai  sensi
dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' attraverso
i  Piani  territoriali  di coordinamento provinciali (PTCP) e i Piani
regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
    2. I comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai
sensi  dell'art. 10  della  legge  regionale  1o agosto  1978, n. 26,
rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.
    3.  Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge
n.  431  del  1985  gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1
costituiscono  il  parametro  di  valutazione  per  il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497.  Negli  ambiti  territoriali  interessati da vincoli
paesaggistici  di  cui  alla  legge  n.  1497  del 1939 ed alla legge
regionale  n. 26 del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio
dell'autorizzazione   paesaggistica  e  costituito  dalle  specifiche
normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite
dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lettera a) del comma
4, dell'art. 8 della legge regionale n. 26 del 1978.
    4.  Il  terzo  comma dell'art. 10 della legge regionale 1o agosto
1978,  n.  26,  recante  "Modificazioni  e  integrazioni  della legge
regionale  24 marzo  1975,  n.  18, in materia urbanistica - Norme in
materia ambientale", e sostituito dal seguente:
      "I   comuni,   nell'esercizio   delle   funzioni  sub-delegate,
sostituiscono  tutti  gli  enti, uffici od organi nelle competenze ai
medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma.".