Art. 95. Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica 1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali: a) attribuzione ai comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione; b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditivita' del patrimonio esistente; c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni; d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita', ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita' nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari; e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformita' delle procedure attuate dai comuni. 2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformita' ai seguenti principi: a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di societa' miste; b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, province e comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilita' e unicita' dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita' amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e); c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lettera c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie; d) competenza delle province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale; e) competenza dei comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento dei requisiti.