Art. 95.
     Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
    1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli
enti  locali  delle  funzioni  amministrative  concernenti l'edilizia
residenziale  pubblica, disposto dall'art. 60 del decreto legislativo
n.  112  del  1998,  la Regione approva una legge di riforma organica
della materia, secondo i seguenti principi generali:
      a) attribuzione  ai  comuni di tutte le funzioni concernenti la
gestione  e  l'assegnazione  degli  alloggi  di edilizia residenziale
pubblica,  da  esercitare  in  forma singola o associata ai sensi del
capo III   del   titolo III   della   presente   legge  e,  comunque,
individuando  livelli  d'esercizio  tali  da  garantire  il principio
dell'economicita'   e  il  rispetto  dei  criteri  di  efficienza  ed
efficacia nella gestione;
      b) definizione  dei  criteri generali per la determinazione dei
canoni  degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando
la redditivita' del patrimonio esistente;
      c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato
ai   nuclei  familiari  meno  abbienti  per  assicurare  il  sostegno
finanziario  al  reddito  degli  assegnatari  di  alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  e  per  favorire  l'accesso  al mercato delle
locazioni;
      d) destinazione  dei  proventi  dei  canoni  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e
mantenimento  degli  alloggi stessi, secondo criteri di economicita',
ed  al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;
      e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione
e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione
e l'uniformita' delle procedure attuate dai comuni.
    2.  La  legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure
di  programmazione  degli  interventi  per le politiche abitative, in
conformita' ai seguenti principi:
      a) sviluppo  della  integrazione  delle  iniziative pubbliche e
private  per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso
la costituzione di societa' miste;
      b) previsione   di  procedure  di  concertazione  tra  Regione,
province e comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate,
nella  predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel
rispetto    del    principio    di    responsabilita'    e   unicita'
dell'amministrazione  competente  per  ciascun  servizio  o attivita'
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
      c) competenza  della  Regione  alla definizione degli obiettivi
generali   di   settore  e  delle  tipologie  di  intervento  e  alla
programmazione,   d'intesa   con   gli  enti  locali,  delle  risorse
finanziarie  del fondo di cui alla lettera c) del comma 1. A tal fine
la  Regione  determina  i  limiti  di  costo  e i requisiti tecnici e
qualitativi  degli  interventi,  promuovendo  iniziative di ricerca e
sperimentazione,   e  vigila  sull'attuazione  dei  programmi  e  sul
corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
      d) competenza  delle  province  alla  definizione  degli ambiti
territoriali  nei  quali, in considerazione delle esigenze accertate,
sviluppare  prioritariamente  gli interventi di edilizia residenziale
pubblica,   in   coerenza   con  le  previsioni  degli  strumenti  di
pianificazione e programmazione territoriale;
      e) competenza  dei  comuni  alla  promozione e al coordinamento
della  gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le
amministrazioni  comunali  provvedono alla rilevazione dei fabbisogni
abitativi  e  delle  tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla
individuazione   degli   operatori   privati   che  partecipano  alla
realizzazione  degli  interventi,  anche attraverso lo svolgimento di
procedure  negoziali,  alla  gestione  dei  flussi finanziari ed alla
concessione  di  contributi  agli operatori, nonche' all'accertamento
dei requisiti.