Art. 96.
     Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
    1.  Le  norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica,  di  cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
sono   specificate   ed   integrate  da  quanto  previsto  dai  commi
successivi,  al  fine  di  definire  la durata temporale dei piani di
vendita.
    2.  I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1
della  legge  n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge e gli enti proprietari nei
trenta   giorni   successivi  mettono  gli  alloggi  non  occupati  a
disposizione dei comuni per Ia riassegnazione.
    3.  Gli  enti proprietari perfezionano anche successivamente alla
data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito
nei  piani  di  vendita,  qualora  alla  medesima  data  ricorrano le
seguenti condizioni:
      a) per  gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal comma 6 dell'art. 1 della
legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
      b) per le unita' immobiliari ad uso non abitativo occupate, che
sia  stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata
domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n.
560  del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure
di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
      c) per gli alloggi e le unita' immobiliari ad uso non abitativo
liberi,  che  sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica,
assumendosi  come  base  il  valore  di mercato determinato dall'ente
proprietario.