Art. 96. Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita. 2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei comuni per Ia riassegnazione. 3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni: a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto; b) per le unita' immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione; c) per gli alloggi e le unita' immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.