Art. 97.
 Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
    1.  Al  fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti
dalle  leggi  di  cui  all'art. 61 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  da  utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia
pubblica,  la  giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della
ordinaria  gestione  dei contributi pubblici di edilizia agevolata di
cui  alle  richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse
dovuti  e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle
somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati
e  non  prescritti.  Dette  disposizioni  si  applicano ai debiti non
interamente  estinti  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge.