Art. 97. Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata 1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del decreto legislativo n. 112 del 1998, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.