Art. 99.
           Programma regionale per la tutela dell'ambiente
    1.  Al  fine  di  stabilire le linee e le azioni finalizzate alla
tutela   ed  al  risanamento  dell'ambiente  da  attuarsi  attraverso
l'utilizzo  di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti
locali,  la  Regione si dota del Programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente (PTRTA).
    2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela  e  risanamento  delle  acque  e  dell'aria,  di  gestione dei
rifiuti,  di  bonifica  dei  suoli  inquinati,  di  prevenzione degli
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
    3.  Il Programma e approvato dal consiglio regionale, su proposta
della  giunta.  Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole  componenti  ambientali,  con  riferimento  anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
      a) gli  obiettivi  e le priorita' delle azioni ambientali anche
con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
      b) le  fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare
a tale fine;
      c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale
degli interventi di cui all'art. 100;
      d) gli  ambiti  di intervento per i quali le province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
    4.  Sulla  base  del programma le province, sentiti i comuni e le
comunita Montane e tenuto conte delle indicazioni contenute nel piano
territoriale  di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di
settore,  individuano  in  ordine  di  priorita'  gli  interventi  da
realizzare   da   parte   dei  soggetti  pubblici  con  l'indicazione
presuntiva  dei  costi  e Ia disponibilita' al finanziamento da parte
degli stessi.
    5. Il programma e attuato:
      a) mediante  concessione  ad enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per
la realizzazione di impianti ed opere;
      b) mediante  bandi,  di  norma  regionali, per la concessione a
soggetti  privati  di  contributi in conto capitale o attualizzati in
conto  interesse,  in conformita' alla vigente normativa comunitaria,
per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del
programma;
      c) mediante  bandi,  di  norma  regionali, per la concessione a
soggetti  pubblici  e  privati  di  contributi,  in  conformita' alla
vigente   normativa   comunitaria,   per  l'introduzione  di  sistemi
finalizzati al miglioramento della qualita' ambientale.
    6.  Per  la  predisposizione del PTRTA la giunta regionale attiva
gli  studi  e  le ricerche necessarie anche al fini dell'attivita' di
pianificazione.
    7.  Le  linee  e  le  azioni  contenute  nel  programma triennale
regionale  per  la  tutela  dell'ambiente  sono raccordate con quelle
relative   all'informazione   ed  educazione  ambientale,  alle  aree
naturali protette e alla difesa del suolo.