Art. 99. Programma regionale per la tutela dell'ambiente 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA). 2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile. 3. Il Programma e approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare: a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive; b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine; c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100; d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5. 4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le comunita Montane e tenuto conte delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e Ia disponibilita' al finanziamento da parte degli stessi. 5. Il programma e attuato: a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere; b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del programma; c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualita' ambientale. 6. Per la predisposizione del PTRTA la giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche al fini dell'attivita' di pianificazione. 7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.