Art. 14. Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica 1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 * "abitanti, nonche' nelle zone montane, individuate con atto della provincia ove le stesse ricadono, i comuni possono dotarsi di appositi strumenti" di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilita' di realizzazione di centri polifunzionali di servizio. 2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo, i comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati: a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva; b) l'esenzione da tributi locali e regionali. 3. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura o complesso unitario, di: a) attivita' di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali calabresi; b) servizi per la promozione del territorio; c) attivita' di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione. 4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilita' all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di piu' centri abitati circonvicini. Della loro presenza e' data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale. 5. Ai centri polifunzionali e' dato riconoscimento con deliberazioni della giunta regionale, su istanza dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti. 6. La Regione puo' disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio calabrese e puo' intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento. 7. I comuni possono procedere all'autointestazione e con- testuale cessione di azienda a terzi di attivita' commerciali, assunte per finalita' di servizio alla collettivita'. 8. Con appositi provvedimenti, la giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.