Art. 14.
               Sviluppo e rivitalizzazione dei centri
                  di minor consistenza demografica
 
  1.  Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel
territorio comunale nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione
inferiore  a  3.000  *  "abitanti,  nonche'   nelle   zone   montane,
individuate con atto della provincia ove le stesse ricadono, i comuni
possono  dotarsi  di  appositi  strumenti"  di promozione e sviluppo,
comprendenti   la   possibilita'   di   realizzazione    di    centri
polifunzionali di servizio.
  2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo,
i comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati:
   a)  l'esenzione  da  vincoli  di orario o di chiusura domenicale e
festiva;
   b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
  3. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura
o complesso unitario, di:
   a)  attivita' di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle
produzioni agroalimentari ed artigianali calabresi;
   b) servizi per la promozione del territorio;
   c) attivita' di pubblico esercizio, di  vendita  di  giornali,  di
servizi   di   informazione  e  telecomunicazione,  compresi  servizi
pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
  4.  I  centri  polifunzionali  sono  promossi  curando  la  massima
accessibilita' all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di
piu'  centri abitati circonvicini. Della loro presenza e' data idonea
informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza  con
apposita segnaletica stradale.
  5.   Ai   centri   polifunzionali   e'   dato   riconoscimento  con
deliberazioni della giunta regionale, su istanza dei comuni  sul  cui
territorio gli stessi sono costituiti.
  6.   La   Regione  puo'  disporre  che  l'allestimento  dei  centri
polifunzionali avvenga con  criteri  unitari  mediante  strutture  ed
attrezzature  uniformi  in  tutto  il  territorio  calabrese  e  puo'
intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la  costituzione  e
il funzionamento.
  7.  I comuni possono procedere all'autointestazione e con- testuale
cessione di azienda a terzi di  attivita'  commerciali,  assunte  per
finalita' di servizio alla collettivita'.
  8.  Con  appositi  provvedimenti, la giunta regionale definisce gli
ulteriori  adempimenti  necessari   all'applicazione   del   presente
articolo.