Art. 17.
                  Vendite di fine stagione o saldi
 
  1.  Per  prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di  tempo  e  che
possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
   a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
   b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
   c)  le  calzature,  pelletterie,  gli  articoli  di valigeria e da
viaggio;
   d) gli articoli sportivi;
   e) gli articoli di elettronica;
   f) le confezioni ed i prodotti tipici  natalizi,  al  termine  del
periodo natalizio.
  2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma
1,   sulla   base   di  valutazione  degli  usi  locali,  sentite  le
associazioni provinciali di categoria degli operatori  commerciali  e
dei consumatori.
  3.  L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione
o saldo deve, darne comunicazione al  comune,  almeno  cinque  giorni
prima, indicando:
   a) la data di inizio e la durata della vendita;
   b) i prodotti oggetto della vendita;
   c) la sede dell'esercizio;
   d)  le modalita' di separazione dei prodotti offerti in vendita di
fine stagione; da tutti gli altri.
  4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al
pubblico come tali  e  possono  essere  effettuate  solamente  dal  1
febbraio al 15 marzo o dal 1 agosto al 15 settembre.