Art. 17. Vendite di fine stagione o saldi 1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) gli articoli di elettronica; f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio. 2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori. 3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, indicando: a) la data di inizio e la durata della vendita; b) i prodotti oggetto della vendita; c) la sede dell'esercizio; d) le modalita' di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione; da tutti gli altri. 4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 1 febbraio al 15 marzo o dal 1 agosto al 15 settembre.