Art. 19. Osservatorio regionale del commercio 1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, e' istituito l'osservatorio regionale del commercio allo scopo di monitorare l'entita' e l'efficienza della rete distributiva. 2. L'osservatorio regionale opera in raccordo con l'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete distributiva. 3. L'osservatorio regionale persegue le seguenti finalita': a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione delle camere di commercio e dei comuni per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese; b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore; c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio; d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio; e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria; f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili. 4. Il sistema informativo regionale del commercio e' finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale. 5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, i soggetti incaricati della conduzione dell'osservatorio a livello istituzionale, nonche' le procedure, i criteri e le modalita' di partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province, delle camere di commercio nonche' delle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite dalla giunta regionale con apposito provvedimento attuativo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.