Art. 21. Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali 1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualita' e di elevarne il livello tecnologico. 2. Con apposito regolamento sono definiti: a) i requisiti affinche' centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle camere di commercio e da altri enti possano essere autorizzati a svolgere attivita' di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998; b) le modalita' di autorizzazione regionale ai centri le cui attivita' di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta; c) l'individuazione delle attivita' di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 226; d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.