Art. 22. Disposizioni transitorie 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico; b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge; c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio ed alla comunicazione delle risultanze all'assessorato regionale competente. 2. Non appena approvati dal consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2 i comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998. 4. Fino a quando non si provvedera' all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle citta' d'arte, secondo quanto previsto nel precedente articolo 15, restano in vigore, per le finalita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, le disposizioni relative all'individuazione dei comuni turistici contenute nel decreto del presidente della Regione 11 luglio 1985, n 1314, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. 5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1. 6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente art. 11. 7. Le istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, trasmesse dal comune alla giunta regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, vengono esaminate prioritariamente, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Tali istanze mantengono l'ordine di priorita' temporale se i richiedenti provvedono a completarle, inviando le dovute integrazioni, al comune competente, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale. 8. *** 9. Le richieste di incentivazione da parte dei comuni per la redazione dei "piani di adeguamento della rete distributiva", gia' ammesse ai benefici della legge regionale n. 26/1987 con provvedimento della giunta regionale anteriore alla data del 16 gennaio 1998, possono usufruire delle agevolazioni concesse per gli importi gia' determinati se gli stessi elaborati risulteranno corrispondenti ai criteri di cui alla presente legge. 10. Fino a quando non sara' stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'art. 20 comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare, di cui all'art. 5 del decreto, possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalita' con cui, all'entrata in vigore della presente legge, sono effettuati i corsi per la qualificazione al registro esercenti il commercio per il settore alimentare.