Art. 5 Priorita' per il rilascio delle autorizzazioni 1. Tra piu' domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita e' data priorita' a quelle che prevedono la concentrazione di due o piu' preesistenti medie o grandi strutture, purche' sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni: a) le strutture di vendita concentrate siano ubicate nella medesima sub-area di cui all'art. 3, comma 2; b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare; c) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 70 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata da impegno di reimpiego del personale; d) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 5 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 4. 2. Tra tali domande hanno una ulteriore priorita' quelle che dimostrino: a) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalita' di cui al successivo comma 6; b) un'adeguata formazione professionale dei titolari, o loro delegati attraverso la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 114/1998. 3. Nei casi in cui il reimpiego del personale gia' operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformita' con quanto disposto all'art. 10 del decreto legislativo n. 114/1998, per usufruire di criteri di priorita' o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'onere del reimpiego del personale si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare di assunzione in prova del personale in essa operante; b) l'accettazione della proposta di assunzione, nel termine di novanta giorni, puo' intervenire da parte del titolare stesso dell'esercizio da accorpare o concentrare da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare. 4. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio e' riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina, facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al registro esercenti il commercio. 5. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorita' ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.