Art. 5
           Priorita' per il rilascio delle autorizzazioni
 
  1.  Tra  piu'  domande concorrenti relative all'apertura di medie o
grandi strutture di vendita e' data priorita' a quelle che  prevedono
la   concentrazione  di  due  o  piu'  preesistenti  medie  o  grandi
strutture, purche' sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni:
   a)  le  strutture  di  vendita  concentrate  siano  ubicate  nella
medesima sub-area di cui all'art. 3, comma 2;
   b)  tra  le  strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una
della medesima tipologia dimensionale o della tipologia  dimensionale
immediatamente  inferiore  a  quella  della  nuova  struttura  che si
intende realizzare;
   c) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura  alimentare
o  mista,  la  somma  delle  superfici  di  vendita  alimentari delle
strutture  concentrate  sia  almeno  pari  al  70  per  cento   della
superficie  alimentare  richiesta per la nuova struttura e la domanda
sia corredata da impegno di reimpiego del personale;
   d)  trattandosi  di  realizzazione  di  una  nuova  struttura  non
alimentare il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi  di  cui
al  comma  5  o  sia  comunque  in possesso del requisito di adeguata
qualificazione ai sensi del comma 4.
  2. Tra tali  domande  hanno  una  ulteriore  priorita'  quelle  che
dimostrino:
   a)  l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi
secondo le modalita' di cui al successivo comma 6;
   b) un'adeguata  formazione  professionale  dei  titolari,  o  loro
delegati  attraverso  la  frequenza dei corsi di aggiornamento di cui
all'art.  5, comma 9, del decreto legislativo n. 114/1998.
  3. Nei casi in cui il reimpiego del personale gia' operante  presso
esercizi  commerciali  per  i  quali  si  prevede l'accorpamento o la
concentrazione costituisca presupposto,  in  conformita'  con  quanto
disposto  all'art.    10  del  decreto  legislativo  n. 114/1998, per
usufruire di criteri di priorita' o  di  automatismi  all'apertura  o
all'ampliamento  di medie o grandi strutture di vendita, si applicano
le seguenti disposizioni:
   a) l'onere del reimpiego del personale si intende  assolto,  quale
che  sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di
apertura o ampliamento  di  esercizi  sia  accompagnata  da  proposta
formale   indirizzata  all'impresa  da  accorpare  o  concentrare  di
assunzione in prova del personale in essa operante;
   b) l'accettazione della proposta di  assunzione,  nel  termine  di
novanta  giorni,  puo'  intervenire  da  parte  del  titolare  stesso
dell'esercizio da accorpare o concentrare da parte di altro personale
dell'impresa, con l'assenso del titolare.
  4. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore
del commercio e' riconosciuto a  coloro  che,  secondo  la  pregressa
disciplina,  facente  capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano
titolo ad iscriversi al registro esercenti il commercio.
  5. Per l'individuazione  del  soggetto  al  quale  il  possesso  di
adeguata  formazione  attribuisce  titolo  di  priorita' ai sensi del
presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in  tema
di requisito professionale per il commercio alimentare.