Art. 7. Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita 1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione: a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformita' dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale; b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari; c) relazione tecnico-economica sulla iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilita' nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante. 2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 o degli elementi di cui al comma precedente, il comune, entro dieci giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione. 3. L'esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale e' prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta. 4. Al fine dalla comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorita', sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai comuni di una medesima provincia nel corso dello stesso mese. 5. I comuni entro il giorno quindici di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla regione sulla base di apposito calendario. 6. La Regione, nel corso della seconda meta' di ogni mese, valuta i titoli di priorita' delle istanze trasmesse dai comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. 7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della provincia e di uno del comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio della autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, l'ANCI, nonche' le organizzazioni dei consumatori, le imprese del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale. 8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, la camera di commercio, nell'ambito della conferenza dei servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al successivo art. 19. 9. L'Assessorato regionale competente specifica gli elementi informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalita' di comunicazione. 10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, e' ritenuta accolta. 11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di due anni dall'autorizzazione, decorso il quale questa si intende decaduta. 12. Anche sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'osservatorio regionale, le province e le camere di commercio possono promuovere intese tra comuni al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione fra le differenti forme distributive all'interno dei bacini di utenza omogenei. Nel caso di intese riferite a bacini di utenza omogenee che interessino piu' province, tali intese sono promosse dalla Regione.