Art. 8. Subingresso Il trasferimento della gestione e della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. La domanda di subingresso e' presentata, pena la decadenza entro un anno della morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarita' dell'esercizio. 3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione e' reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche' gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una societa' di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto. 4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano soprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.