Art. 9.
                   Dotazione di aree a parcheggio
 
  1.  I  comuni  in  sede  di  formazione degli strumenti urbanistici
generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono  a  definire,
previa  analisi  dello  stato  di  fatto  e delle previsioni di nuovi
insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio  nei  limiti
di   seguito   indicati  oltre  quelli  previsti  dalla  legislazione
nazionale.
  2. La dotazione di aree destinate a parcheggio e' stabilita:
   a) per le aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani
di parcheggi dei comuni che, di norma, non puo' risultare inferiore a
0,4  mq.  Per  ogni  mq  di  superficie  di  vendita  e  puo'  essere
disponibile,  in  un  raggio di almeno 300 mt dal perimetro dell'area
dell'intervento;
   b) nelle altre zone territoriali nella misura di l,5 mq  per  ogni
mq  di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore
alimentare, di 0,8 mq per ogni mq di superficie di  vendita  per  gli
esercizi  di vicinato del settore non alimentare, di 2 mq per ogni mq
di superficie delle medie  e  grandi  strutture  autorizzate  per  il
settore  alimentare  e di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita
per le medie e grandi strutture non alimentari;
   c) per le zone di espansione, limitatamente alle grandi  strutture
di  vendita del settore alimentare nella misura di 2,5 mq per ogni mq
di superficie di vendita.
  3. I requisiti relativi alle aree  destinate  a  parcheggio  devono
sussistere  anche  a seguito di modifiche della superficie di vendita
che comportino il rilascio di nuova autorizzazione.
  4. Per gli esercizi di vicinato  le  dotazioni  dei  parcheggi,  da
reperire  anche  su aree pubbliche, possono essere ridimensionate dal
comune nei seguenti casi;
   a)  ubicazione  del  punto  vendita  in zone a traffico limitato o
escluso;
   b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
   c) aree interessate all'operativita' di programmi integrati per la
rivitalizzazione della rete degli  esercizi  di  vicinato  e  per  la
riqualificazione ambientale.
  5.  Specifici  accordi  di  programma  possono  essere promossi tra
comuni,  province  e  regione,  finalizzati  alla  definizione  della
destinazione  urbanistica e delle problematiche di viabilita' di aree
territoriali a dimensione sovracomunale,  caratterizzate  da  elevate
presenze o previsioni di sviluppo delle grandi strutture di vendita.