(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 51, comma 10 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale dispone che con apposito regolamento la giunta definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale e comunque entro i limiti massimi previsti dall'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'art. 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6; Vista la deliberazione n. 6443 di data 5 giugno 1998 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, successivamente modificata dalla deliberazione n. 8257 di data 17 luglio 1998, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente la "Corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia"; Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di autonomia; E m a n a Il regolamento concernente "Corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 31 maggio 1999 Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Registro n. 1, foglio n. 5 DELLAI Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della provincia Art. 1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale della Provincia, secondo le disposizioni dell'art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e nei limiti di cui all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, cosi' come modificata dall'art. 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.