(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 29 del 22 giugno 1999)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto l'art. 51, comma 10 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7,  il quale dispone che con apposito regolamento la giunta definisce
i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai  componenti
del  collegio  arbitrale  e  comunque entro i limiti massimi previsti
dall'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,  come  da
ultimo  modificato  dall'art.  29 della legge provinciale 23 febbraio
1990, n. 6;
  Vista la deliberazione n. 6443 di data 5 giugno 1998  non  soggetta
alla  registrazione della Corte dei conti, successivamente modificata
dalla deliberazione n. 8257 di data 17 luglio 1998, con la  quale  la
giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente la
 "Corresponsione  dei  compensi  al  collegio arbitrale di disciplina
della Provincia";
  Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di autonomia;
 
                              E m a n a
 
  Il regolamento concernente "Corresponsione dei compensi al collegio
arbitrale  di  disciplina",  allegato  quale   parte   integrante   e
sostanziale del presente provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
   Trento, 31 maggio 1999
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 5
                               DELLAI
 
Regolamento per la corresponsione dei compensi
         al collegio arbitrale di disciplina della provincia
 
                               Art. 1.
 
  Il  presente  regolamento disciplina la corresponsione dei compensi
al  collegio  arbitrale  della  Provincia,  secondo  le  disposizioni
dell'art.    51  della  legge  provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e nei
limiti di cui all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983,  n.
12,  cosi'  come  modificata  dall'art. 29 della legge provinciale 23
febbraio 1990, n. 6.