Art. 2.
 
  Con riferimento all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12, in materia di corresponsione dei compensi al comitato  tecnico
legislativo,  ai  componenti del collegio arbitrale competono, per le
riunioni per la  discussione  dei  ricorsi  proposti  dai  dipendenti
provinciali  e degli enti funzionali avverso le sanzioni disciplinari
loro inflitte, emolumenti entro il limite massimo complessivo  di  L.
3.000.000    mensili  lorde  e  comunque  entro  i  limiti finanziari
stabiliti dall'art. 80 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.  7.
  Le singole riunioni verranno  partitamente  retribuite  secondo  il
seguente criterio:
   a) L. 200.000
lorde pro capite per riunioni inferiori a 3 ore;
   b) L. 500.000
lorde  pro capite per riunioni superiori alle 3  ore svolte nell'arco
di una mattinata o di  un pomeriggio;
   c) L. 800.000
lorde pro capite per attivita' svolta durante  l'intera giornata.