Art. 2. Con riferimento all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di corresponsione dei compensi al comitato tecnico legislativo, ai componenti del collegio arbitrale competono, per le riunioni per la discussione dei ricorsi proposti dai dipendenti provinciali e degli enti funzionali avverso le sanzioni disciplinari loro inflitte, emolumenti entro il limite massimo complessivo di L. 3.000.000 mensili lorde e comunque entro i limiti finanziari stabiliti dall'art. 80 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Le singole riunioni verranno partitamente retribuite secondo il seguente criterio: a) L. 200.000 lorde pro capite per riunioni inferiori a 3 ore; b) L. 500.000 lorde pro capite per riunioni superiori alle 3 ore svolte nell'arco di una mattinata o di un pomeriggio; c) L. 800.000 lorde pro capite per attivita' svolta durante l'intera giornata.