Art. 4. Al fine di agevolare i lavori del collegio arbitrale, sono assunte direttamente a carico della Provincia le spese per i pasti eventualmente consumati dai componenti in occasione dello svolgimento delle riunioni, come previsto dall'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e modificato dall'art. 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e secondo i criteri di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 8942 di data 17 ottobre 1986, come modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 16410 di data 21 dicembre 1989.