Art. 4.
 
  Al  fine di agevolare i lavori del collegio arbitrale, sono assunte
direttamente  a  carico  della  Provincia  le  spese  per   i   pasti
eventualmente consumati dai componenti in occasione dello svolgimento
delle  riunioni, come previsto dall'art. 1 della legge provinciale 23
dicembre 1974, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale  1
settembre   1986,  n.  27  e  modificato  dall'art.  80  della  legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e secondo i criteri  di  cui  alla
deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 8942 di data 17 ottobre
1986,  come  modificata con deliberazione della giunta provinciale n.
16410 di data 21 dicembre 1989.