Art. 10. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione. 2. L'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale 1997-99, cod. 02.04.00 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).