Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1. All'onere   derivante   dall'applicazione   dell'art. 4  della
presente   legge   valutato  in  lire  500  milioni  per  l'esercizio
finanziario  1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  capitolo  38371  del  bilancio di previsione della
Regione.
    2. L'onere  di  lire  25.000  milioni derivante dall'applicazione
dell'art. 9  della  presente  legge per l'esercizio finanziario 1998,
trova  riscontro  nel  bilancio  pluriennale  1997-99,  cod. 02.04.00
mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1
della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).