Art. 2. Finalita' dell'attivita' di catalogazione 1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'art. 5 delle norme di attuazione dello statuto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1961, n. 1825, nonche' allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1o agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.