Art. 2.
              Finalita' dell'attivita' di catalogazione
    1. Allo  scopo  di  effettuare  l'individuazione  dei beni di cui
all'art. 5  delle  norme  di  attuazione dello statuto, approvate con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 1o dicembre 1961, n. 1825,
nonche' allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale
di  cui alla legge regionale 1o agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e
gestire  i  dati  raccolti  diffondendone  la  conoscenza, la Regione
siciliana,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria e nazionale,
promuove  l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni
culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.