Art. 3.
       Disposizioni attuative dell'attivita' di catalogazione
    1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento
e  gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze,
le  gallerie,  i  musei  e le biblioteche, sulla base degli indirizzi
espressi  dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e  della  pubblica  istruzione  e  con  il  coordinamento  del centro
regionale  per  l'inventario,  la  catalogazione  e la documentazione
grafica,  fotografica,  fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto
prescritto  dall'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116
e  per  le  finalita'  di cui al punto 1, dell'art. 13 e dell'art. 18
della legge regionale 1o agosto 1977, n. 80.