Art. 3. Disposizioni attuative dell'attivita' di catalogazione 1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalita' di cui al punto 1, dell'art. 13 e dell'art. 18 della legge regionale 1o agosto 1977, n. 80.