Art. 4.
                      Procedimento concorsuale
    1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la  pubblica  istruzione  conclude  i procedimenti concorsuali per la
copertura   dei   posti   vacanti   in  organico  entro  dodici  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
    2. (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
    3. (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
    4. (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
    5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni.