Art. 6. Applicazione dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalita' formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e' applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. 2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgera', nelle rispettive qualifiche, attivita' prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'art. 2. 3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attivita' di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990, n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e' considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.