Art. 6.
Applicazione dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
    1. Al  fine  di  non disperdere il patrimonio di professionalita'
formato  prima  con  fondi  statali  e poi con fondi regionali, nella
prima  applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per
cento,  di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
e successive modifiche e' applicata - per la copertura di posti delle
qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
di  cui  alla  presente  legge  -  esclusivamente al personale che ha
prestato  effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di
cui  all'art. 111  della  legge  regionale  1o settembre 1993, n. 25,
cosi' come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre
1994, n. 34.
    2. Il  personale  risultato vincitore dei concorsi in forza delle
disposizioni   di   cui   al  comma 1,  svolgera',  nelle  rispettive
qualifiche,  attivita' prevalente di catalogazione, in relazione alle
esigenze di cui all'art. 2.
    3. Il  servizio  prestato  per  la realizzazione degli interventi
inerenti  l'attivita' di catalogazione del patrimonio culturale della
Regione  siciliana  in  forza  delle  leggi  20 maggio  1988, n. 160,
19 aprile   1990,  n.  84,  10 febbraio  1992,  n.  145  dell'art. 1,
lettera e), del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con
modificazioni  in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione
per  il  recupero  del barocco siciliano) e dell'art. 111 della legge
regionale   1o settembre  1993,  n.  25  e  successive  modifiche  e'
considerato,  per  la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di
cui  alla  presente  legge,  alla stregua dei servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni.