Art. 7.
                  Modifiche ed abrogazione di norme
    1. E'  abrogato l'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
19.
    2. Ai fini dell'art. 6 la riserva per il personale interno di cui
all'art. 18  della  legge  regionale  29 dicembre  1980,  n.  145, e'
applicata nella misura del 5 per cento.
    3. Al  comma  1,  lettera b), dell'art. 111 della legge regionale
1o settembre  1993,  n.  25  cosi' come modificato dall'art. 13 della
legge  regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole "e
con l'esercizio di arti e professioni".
    4. Al  comma  1,  lettera  a), dell'art. 18 della legge regionale
7 novembre   1980,  n.  116,  sono  soppresse  le  parole  "indirizzo
classico".
    5. All'art. 2  della  legge  regionale  1o agosto  1977, n. 80, i
punti 1) e 2) sono cosi' sostituiti:
      "1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
      2) architettonici".