Art. 7. Modifiche ed abrogazione di norme 1. E' abrogato l'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19. 2. Ai fini dell'art. 6 la riserva per il personale interno di cui all'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e' applicata nella misura del 5 per cento. 3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 cosi' come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole "e con l'esercizio di arti e professioni". 4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole "indirizzo classico". 5. All'art. 2 della legge regionale 1o agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono cosi' sostituiti: "1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici; 2) architettonici".