Art. 8. Assunzioni di personale fino al quarto livello 1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali e' previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e' riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.