Art. 8.
           Assunzioni di personale fino al quarto livello
    1. Per  il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi
relativamente  a  qualifiche  o  profili  professionali del ruolo del
personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i
quali  e'  previsto  ai  fini  dell'accesso  il possesso di titolo di
studio  non superiore a quello della scuola dell'obbligo e' riservato
al  personale  che  abbia  prestato  effettivo servizio in qualifiche
corrispondenti  o  assimilabili per la realizzazione degli interventi
di  cui  all'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25,
cosi' come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre
1994,  n.  34,  che  sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 16
della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56  e  successive  modifiche ed
integrazioni.