Art. 9. Attivita' di catalogazione nella fase transitoria 1. In funzione delle esigenze improrogabili di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale siciliano e conseguentemente, attesa la necessita' di non interrompere la campagna di catalogazione dei beni culturali attualmente in corso, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 e successive modifiche sono prorogati non oltre la data di espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1998.