Art. 9.
          Attivita' di catalogazione nella fase transitoria
    1. In  funzione  delle  esigenze  improrogabili di salvaguardia e
tutela  del patrimonio culturale siciliano e conseguentemente, attesa
la  necessita'  di  non interrompere la campagna di catalogazione dei
beni  culturali  attualmente in corso, i contratti stipulati ai sensi
dell'art. 111  della  legge  regionale  1o settembre  1993,  n.  25 e
successive modifiche sono prorogati non oltre la data di espletamento
dei  concorsi  pubblici  per la copertura dei posti del ruolo tecnico
dei  beni  culturali  ed  ambientali  di  cui  alla presente legge e,
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1998.