Art. 10.
                  Iniziative direttamente promosse
    1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'assessorato
   regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  e  della pubblica
   istruzione  sono  soggette  al pagamento dei diritti d'ingresso. I
   diritti  d'ingresso  per  tali  manifestazioni sono determinati di
   volta  in  volta  dall'assessore regionale per i beni culturali ed
   ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento,
   sentito   il   comitato   di   cui   al  comma 3  dell'art. 9.  La
   partecipazione  di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri,
   ivi  comprese  le  associazioni  ed  i  comitati,  alle  attivita'
   culturali  della  Regione  o  a  quelle  cui  la  Regione concorre
   finanziariamente,  e'  regolata  dall'art. 2 della legge 8 ottobre
   1997, n. 352.