Art. 10. Iniziative direttamente promosse 1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il comitato di cui al comma 3 dell'art. 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attivita' culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, e' regolata dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.