Art. 11.
                   Attivazione servizi aggiuntivi
    1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
   legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone
   archeologiche  e monumentali dipendenti dall'assessorato regionale
   dei  beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono
   attivati  i  servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993,
   n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.