Art. 11. Attivazione servizi aggiuntivi 1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.