Art. 12.
                      Palazzo reale di Palermo
    1. Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
   presente  legge,  l'assessore  regionale  per  i beni culturali ed
   ambientali  e  per  la pubblica istruzione stabilisce, con proprio
   decreto,  le  tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo
   reale  di Palermo, tenendo conto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3
   della  legge  regionale  7 marzo  1997,  n.  6,  anche degli oneri
   derivanti  dalla  manutenzione  ordinaria  del  suddetto complesso
   monumentale.
    2. E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui
   al  comma 1,  la  stipula  di  apposite convenzioni fra la Regione
   Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici
   interessati  alla gestione di singole parti del medesimo complesso
   monumentale.