Art. 12. Palazzo reale di Palermo 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo conto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso monumentale. 2. E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.