Art. 13.
                  Tassa per il diritto allo studio
    1. Il  gettito  della  tassa per il diritto allo studio di cui la
   legge   28 dicembre   1995,   n.   549,  e'  devoluto  alle  Opere
   universitarie dell'Isola.
    2. L'importo  dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico
   di   immatricolazione   o   di   iscrizione  ai  corsi  di  studio
   universitario delle Universita' statali e legalmente riconosciute,
   degli  Istituti  universitari  e degli Istituti superiori di grado
   universitario  e' determinato in lire centoventimila; gli studenti
   capaci  e  meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o
   totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti
   per   le   tasse   universitarie.   Ulteriori   agevolazioni  sono
   determinate  con  decreto del Presidente della Regione su proposta
   dell'assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali e per
   la pubblica istruzione.
    3. L'ammontare  di  cui  al  comma 2 viene annualmente aggiornato
   entro  il  mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello
   di  riferimento,  con  deliberazione  della  giunta  regionale, su
   proposta   dell'assessore   regionale  per  i  beni  culturali  ed
   ambientali e per la pubblica istruzione.
    4. Il  gettito  di cui al comma 1 e' interamente utilizzato dalle
   Opere  universitarie  per l'erogazione delle borse di studio e dei
   prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
    5. Le  opere  universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni
   esercizio   finanziario,   alla   direzione   regionale   pubblica
   istruzione   dell'assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed
   ambientali   e   della  pubblica  istruzione  apposito  rendiconto
   dell'attivita'  svolta,  dell'utilizzo  dei  proventi  di  cui  al
   comma 1,  del  numero  e  del  valore  delle borse di studio e dei
   prestiti  d'onore  concessi,  nonche'  delle  somme rimborsate per
   tasse erroneamente versate e non dovute.
    6. Nelle  more  del  recepimento  della legge 2 dicembre 1991, n.
   390,   non  trova  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
   Consiglio  dei  Ministri  del  30 aprile  1997, limitatamente alla
   parte  riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e
   per  la  fruizione  dei benefici e dei servizi per il diritto allo
   studio.  Le  opere  universitarie sono autorizzate ad utilizzare i
   criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.