Art. 13. Tassa per il diritto allo studio 1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' devoluto alle Opere universitarie dell'Isola. 2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Universita' statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario e' determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. 3. L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. 4. Il gettito di cui al comma 1 e' interamente utilizzato dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 5. Le opere universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla direzione regionale pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto dell'attivita' svolta, dell'utilizzo dei proventi di cui al comma 1, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonche' delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute. 6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.