Art. 14. Ricerche archeologiche sottomarine 1. All'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 e' aggiunto il seguente comma: "Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione puo' stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia costiera, Guardia di finanza, Marina militare, Polizia, Vigili del fuoco, Polizia municipale, nonche' con enti e societa' aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operativita' in mare".