Art. 14.
                 Ricerche archeologiche sottomarine
    1. All'art.  1  della  legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 e'
   aggiunto il seguente comma:
    "Al  fine  di  realizzare  un'azione  coordinata  ed  efficace di
   ricerca  e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente
   nel   mare   prospiciente  le  coste  della  Sicilia,  l'assessore
   regionale  per  i  beni  culturali ed ambientali e per la pubblica
   istruzione  puo'  stipulare  convenzioni  con Carabinieri, Guardia
   costiera, Guardia di finanza, Marina militare, Polizia, Vigili del
   fuoco,  Polizia  municipale,  nonche'  con  enti e societa' aventi
   particolari   specializzazioni   nel   settore   della  ricerca  e
   operativita' in mare".