Art. 15. Scavi archeologici 1. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, e' autorizzato a stipulare intese con istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.