Art. 15.
                         Scavi archeologici
    1. Il  presidente della Regione, su proposta dell'assessore per i
   beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione,
   d'intesa  con  il  Consiglio  regionale  per  i  beni culturali ed
   ambientali  e  la  soprintendenza  ai  beni  culturali  competente
   territorialmente,  e'  autorizzato a stipulare intese con istituti
   universitari   italiani   ed  esteri  per  la  predisposizione  ed
   attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.