Art. 17. Recupero somme non utilizzate 1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se: a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo cosi' come definito dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10; b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante gia' approvati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative; c) gli enti di cui al presente comma abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto; d) vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a). 2. Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi. 3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'assessorato del bilancio e delle finanze. 4. Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento e' destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonche' ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici. 5. Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso. 6. Il termine di cui all'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, cosi' come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 e' prorogato al 30 giugno. 7. Per le spese di cui agli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.