Art. 17.
                    Recupero somme non utilizzate
    1. Le  somme  erogate  ai  comuni,  ai  consorzi  di comuni ed ai
   consorzi  misti  tra  comuni  ed enti pubblici o imprese, ai sensi
   degli  articoli  10  e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n.
   39,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche' le somme
   erogate  ai  sensi  degli  articoli  49 e 58 della legge regionale
   15 maggio  1986,  n.  27,  e  le  disponibilita'  derivanti  dalle
   economie  conseguite  a  seguito  della  ultimazione  delle  opere
   realizzate  con  le  somme  medesime, non utilizzate alla data del
   31 dicembre  1998,  sono  versate  dagli  stessi enti, entro e non
   oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di
   entrata  del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a
   ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:
      a) il  progetto  dell'opera finanziata sia esecutivo cosi' come
   definito dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio
   1993, n. 10;
      b) gli  enti  di  cui  al  presente  comma  risultino dotati di
   programmi   di  attuazione  della  rete  fognante  gia'  approvati
   dall'assessorato   regionale   del   territorio   e  dell'ambiente
   relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;
      c) gli  enti  di cui al presente comma abbiano gia' adottato le
   deliberazioni  che  indicono  la  gara, stabilendo le modalita' di
   appalto;
      d) vi  siano  obbligazioni  giuridicamente vincolanti alla data
   della  presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla
   lettera a).
    2. Le  somme  erogate  ai  comuni  singoli  o  associati  ed alle
   II.PP.A.B.,  ai  sensi  degli  articoli 45, lettera b), e 47 della
   legge  regionale  9 maggio  1986,  n.  22, non utilizzate entro il
   31 dicembre  1998,  sono  versate  dai  medesimi enti, entro e non
   oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di
   entrata  del  bilancio  della  Regione.  Tali somme si considerano
   utilizzate   se   agli  impegni  assunti  corrispondono  effettive
   obbligazioni nei confronti di terzi.
    3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di
   quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
   sono   obbligati  a  dare  dimostrazione  delle  somme  utilizzate
   all'assessorato   che   ha   disposto  il  finanziamento,  dandone
   contestuale  comunicazione  all'assessorato  del  bilancio e delle
   finanze.
    4. Qualora   le  somme  relative  ai  finanziamenti  delle  leggi
   regionali  di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti
   di tesoreria istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge regionale
   7 marzo  1997,  n.  6,  l'assessore regionale per il bilancio e le
   finanze  dispone,  entro il termine di cui al comma 3, il relativo
   incameramento.  Una  quota  pari  al  50 per cento e' destinata al
   rifinanziamento  di  interventi  nello stesso settore in cui erano
   originariamente   destinati,   nonche'   ad  interventi  volti  al
   risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.
    5. Le  somme  assegnate e non ancora erogate alla data di entrata
   in  vigore  della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai
   sensi  delle  leggi  indicate  nel  medesimo comma, sono eliminate
   dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste
   dal comma stesso.
    6. Il  termine di cui all'art. 10 della legge regionale 18 giugno
   1977,  n.  39,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  52 della legge
   regionale  15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999
   e' prorogato al 30 giugno.
    7. Per  le  spese  di  cui  agli  articoli  10  ed 11 della legge
   regionale  18 giugno  1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono
   estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.