Art. 18.
Istituzione   anagrafe   dei   beni  del  demanio  e  del  patrimonio
                             immobiliare
    1. E'  istituita  presso  la  presidenza  della Regione, mediante
   adeguati  sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del
   patrimonio  immobiliare  a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato
   dall'amministrazione  regionale e dagli enti ed aziende regionali,
   previa verifica e rivalutazione dei beni stessi.
    2. Le  amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali
   sono  tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore
   della  presente  legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione
   dei  beni  di  cui  al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del
   presente  articolo.  Ogni  variazione  e'  soggetta  al preventivo
   nulla-osta della presidenza.
    3. L'assessore   alla   presidenza   e'  autorizzato  a  nominare
   commissari  ad  acta  in  mancanza degli adempimenti connessi, nei
   termini sopra stabiliti.
    4. I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica
   sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai
   valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi.
    5. Le  visure  catastali  effettuate  dalla  Regione  Sicilia per
   l'accertamento  del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal
   pagamento di ogni diritto.
    6. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
   6,  dopo  la parola "permanente" sono aggiunte le seguenti parole:
   "nei  termini  e  con  le  modalita' di cui all'art. 3 della legge
   regionale  20 aprile  1976,  n.  35,  e  successive  modifiche  ed
   integrazioni".