Art. 18. Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare 1. E' istituita presso la presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall'amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi. 2. Le amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali sono tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione dei beni di cui al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del presente articolo. Ogni variazione e' soggetta al preventivo nulla-osta della presidenza. 3. L'assessore alla presidenza e' autorizzato a nominare commissari ad acta in mancanza degli adempimenti connessi, nei termini sopra stabiliti. 4. I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi. 5. Le visure catastali effettuate dalla Regione Sicilia per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal pagamento di ogni diritto. 6. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo la parola "permanente" sono aggiunte le seguenti parole: "nei termini e con le modalita' di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni".