Art. 19. Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio 1. Il canone superficiario di cui all'art. 13 della legge regionale 1o ottobre 1956, n. 54, e' determinato in L. 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso. 2. Il canone superficiario di cui all'art. 33 della legge regionale 1o ottobre 1956, n. 54, e' determinato in L. 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione. 3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). 4. Il pagamento del canone superficiario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno. 5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 25, lettera g), della legge regionale 1o ottobre 1956, n. 54, e' determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalita': a) per la concessione di acque minerali: 1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni; 2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,000 per ogni litro d'acqua; 3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua; b) per la concessione di acque termali: 1) produzione annua fino a 10.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni; 2) produzione superiore a 10.000.000 di litri e fino a 50.000.000 di litri, lire 0,5 per ogni litro d'acqua; 3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri, lire 0,009 per ogni litro d'acqua; c) in caso di mancato esercizio delle attivita' a seguito della concessione, il concessionario e' tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore; d) con decreto dell'assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo e' versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo; e) con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso. 6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi cosi' rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalita' stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del presidente della Regione su proposta dei competenti assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.