Art. 19.
Aggiornamento  rendite  patrimoniali,  canoni  e  altri  proventi del
                               demanio
    1. Il   canone  superficiario  di  cui  all'art. 13  della  legge
   regionale  1o ottobre  1956, n. 54, e' determinato in L. 7.600 per
   ogni  ettaro  e  frazione  di  ettaro  della  superficie  compresa
   nell'area del permesso.
    2. Il   canone  superficiario  di  cui  all'art. 33  della  legge
   regionale  1o ottobre 1956, n. 54, e' determinato in L. 19.200 per
   ogni  ettaro  e  frazione  di  ettaro  della  superficie  compresa
   nell'area della concessione.
    3. I  canoni  di  cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al
   31 dicembre   1999,   ogni   biennio  con  decreto  dell'assessore
   regionale  per  l'industria,  in  base  all'indice di svalutazione
   della  lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
   operai ed impiegati).
    4. Il  pagamento  del canone superficiario deve essere effettuato
   in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
    5. Il  canone  annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti
   d'impresa  di  cui  all'art. 25, lettera g), della legge regionale
   1o ottobre  1956,  n.  54,  e'  determinato nei seguenti importi e
   secondo le seguenti modalita':
      a) per la concessione di acque minerali:
        1) produzione  annua  fino a 5.000.000 di litri, canone annuo
   anticipato fisso pari a lire 10 milioni;
        2) produzione  superiore  a  5.000.000  di  litri  e  fino  a
   35.000.000 di litri, lire 2,000 per ogni litro d'acqua;
        3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per
   ogni litro d'acqua;
      b) per la concessione di acque termali:
        1) produzione  annua fino a 10.000.000 di litri, canone annuo
   anticipato fisso pari a lire 15 milioni;
        2) produzione  superiore  a  10.000.000  di  litri  e  fino a
   50.000.000 di litri, lire 0,5 per ogni litro d'acqua;
        3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri, lire 0,009 per
   ogni litro d'acqua;
      c) in caso di mancato esercizio delle attivita' a seguito della
   concessione,  il concessionario e' tenuto al pagamento della quota
   canone per il limite di produzione inferiore;
      d) con  decreto  dell'assessore regionale per l'industria viene
   disposta,   sentito  il  consiglio  regionale  delle  miniere,  la
   revisione  dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di
   acque  minerali  superiori  a  5.000.000  di litri e per quelle di
   acque   termali   superiori  a  10.000.000  di  litri,  conseguite
   nell'anno, il relativo corrispettivo e' versato dal concessionario
   sull'apposito   capitolo   di  bilancio  della  Regione  entro  il
   31 gennaio dell'anno successivo;
      e) con  decreto  del  presidente  della  Regione,  su  proposta
   dell'assessore   regionale  per  l'industria,  sono  approvate  le
   modalita'  di attuazione delle disposizioni contenute nel presente
   comma.  I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati
   secondo  le  precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio
   finanziario in corso.
    6. I  fitti  e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i
   canoni,  censi,  livelli  ed  altre  annue  prestazioni  attive, i
   diritti  erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche
   e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di
   beni  del  demanio  marittimo  e tutti gli altri proventi comunque
   denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni
   patrimoniali  e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data
   del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira
   (indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
   impiegati)  corrispondente  all'anno in cui sono stati istituiti o
   revisionati  i proventi medesimi. Gli importi cosi' rivalutati non
   possono  comunque  essere  inferiori  a quelli determinati, per le
   varie  fattispecie, secondo criteri e modalita' stabiliti da leggi
   e  altri  provvedimenti  dello  Stato. Gli importi rivalutati sono
   stabiliti con decreti del presidente della Regione su proposta dei
   competenti  assessori  da  emanarsi entro tre mesi dall'entrata in
   vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si
   applicano,  in  quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende
   regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati
   dai   rispettivi   organi   di   amministrazione  entro  tre  mesi
   dall'entrata in vigore della presente legge.