Art. 2.
          Documento di programmazione economico-finanziaria
    1. Entro  il  30 giugno  di  ogni  anno, il Governo della Regione
presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti
deliberazioni  da  adottare,  comunque  con  il voto d'aula, entro il
31 luglio   di   ciascun   anno,   il   documento  di  programmazione
economico-finanziaria  che  definisce  la manovra di finanza pubblica
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
    2. Nel   documento   di   programmazione   economico-finanziaria,
premessa  la  valutazione  degli  andamenti  dell'economia siciliana,
tenendo   conto  dei  risultati  e  delle  prospettive  dell'economia
internazionale e nazionale, sono indicati:
      a) i    parametri    economici    essenziali   utilizzati   per
identificare,  a  legislazione  vigente,  l'evoluzione dei flussi del
settore pubblico regionale;
      b) gli   obiettivi   macro-economici  individuati  dal  Governo
regionale  per  il  periodo  considerato  ed  in  particolare  quelli
riguardanti  lo  sviluppo  del  reddito e dell'occupazione, alla luce
anche  degli  indirizzi  e  delle  scelte  contenute nei documenti di
programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;
      c) gli  obiettivi,  definiti  in  rapporto  alle previsioni del
prodotto  interno  lordo  regionale,  del  fabbisogno della Regione e
delle  aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che
usufruiscono  di  finanziamenti  o  contributi  a  qualsiasi titolo a
carico  diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli
interessi  e  del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli
enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti
o  contributi  a  qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della
Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
      d) gli  obiettivi,  coerenti  con  le  previsioni  di  cui alle
lettere b)  e  c),  di  riduzione  del  fabbisogno  complessivo ed in
particolare  delle  spese correnti della Regione e delle aziende e di
tutti  gli  enti  del  settore pubblico regionale che usufruiscono di
finanziamenti  o  contributi  a  qualsiasi  titolo a carico diretto o
indiretto  della  Regione,  al netto ed al lordo degli interessi, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
      e) gli  indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e
delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di
tutti  gli  enti  del  settore pubblico regionale che usufruiscono di
finanziamenti  o  contributi  a  qualsiasi  titolo a carico diretto o
indiretto  della  Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio
pluriennale;
      f) gli  indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il
periodo   compreso   nel   bilancio   pluriennale  necessari  per  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  cui alle lettere b), c) e d) nel
rispetto  degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione
di  massima  dell'effetto  economico-finanziario  di  ciascun tipo di
intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.
    3. Il  documento di programmazione economico-finanziaria indica i
criteri  e le regole che devono essere adottati nella predisposizione
del  disegno  di legge "finanziaria", di cui all'art. 3, evidenziando
il  riferimento  agli  indirizzi  di  cui  alle  lettere e) ed f) del
comma 2.
    4. Il  documento di programmazione economico-finanziaria indica i
criteri  ed  i  parametri  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale.
    5. Per   la   definizione   del   documento   di   programmazione
economico-finanziaria  di  cui al presente articolo, il Governo della
Regione  consulta  preventivamente  le  organizzazioni sindacali e le
categorie  del  mondo  del  lavoro e della produzione e la Conferenza
regione-autonomie locali.