Art. 2. Documento di programmazione economico-finanziaria 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'aula, entro il 31 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale; b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali; c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c) e d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale. 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'art. 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2. 4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. 5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza regione-autonomie locali.