Art. 20.
                Ricerca e coltivazione di idrocarburi
    1. Nelle  more  dell'approvazione  di una nuova legge organica in
   materia,  in  attuazione  della  direttiva CE/94/22 del Parlamento
   europeo  e  del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di
   cui  alla  legge  regionale  20 marzo  1950,  n.  30, e successive
   modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di
   idrocarburi     liquidi     e     gassosi,     sono     rilasciati
   dall'amministrazione  regionale  in  maniera non discriminatoria e
   tale  da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le
   disposizioni  previste dalla legislazione vigente che istituiscono
   regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.
    2. I  canoni  superficiari relativi ai permessi di ricerca e alle
   concessioni  di  coltivazione,  nonche' le aliquote di produzione,
   istituiti  dalla  legge  regionale  20 marzo  1950,  n.  30,  sono
   rideterminati  secondo  gli importi e con le modalita' indicati di
   seguito:
      a) a  decorrere  dal  1o gennaio  1997,  i  canoni  annui per i
   permessi  di  ricerca  e  per le concessioni delle coltivazioni di
   idrocarburi liquidi e gassosi sono cosi' determinati:
        1) permesso di ricerca, L. 10.000 per chilometro quadrato;
        2) permesso  di  ricerca  in  prima  proroga,  L. 20.000  per
   chilometro quadrato;
        3) permesso  di  ricerca  in  seconda  proroga, L. 40.000 per
   chilometro quadrato;
        4) concessione  di coltivazione di idrocarburi, L. 80.000 per
   chilometro quadrato;
        5) concessione  di  coltivazione  in  proroga, L. 120.000 per
   chilometro quadrato;
      b) con   decorrenza  dall'esercizio  finanziario  in  corso,  i
   predetti  canoni  sono  rivalutati  in  base alla variazione annua
   dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
   impiegati  elaborato  dall'ISTAT,  su comunicazione del competente
   corpo regionale delle miniere;
      c) per  le  produzioni  ottenute  con decorrenza dal 1o gennaio
   1997,  il  titolare  di  ciascuna  concessione  di coltivazione e'
   tenuto  a  corrispondere  annualmente  alla  Regione  il valore di
   un'aliquota  del  prodotto  della coltivazione pari al 7 per cento
   della  quantita'  di  idrocarburi  liquidi  o  gassosi estratti in
   terraferma;
      d) con  decorrenza  dall'esercizio finanziario in corso, per le
   produzioni  ottenute  nel  corso dell'anno precedente, l'ammontare
   del  canone  royalty derivante dall'applicazione della aliquota di
   cui  alla  lettera c) e' rivalutato dal competente corpo regionale
   delle  miniere, in sede di liquidazione finale di ciascun anno, in
   base  alla  variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per
   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati  elaborato  dall'ISTAT
   corrispondente all'anno di conseguimento delle produzioni.
    3. I  canoni  annui  di  permesso sono dovuti anche in assenza di
   utilizzo dei permessi di ricerca.
    4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1999 per
   ciascuna  concessione  di  coltivazione,  il  valore dell'aliquota
   calcolato   ai   sensi  delle  lettere c)  e  d)  del  comma 2  e'
   corrisposto  per  un  terzo alla Regione e per due terzi ai comuni
   nei  cui  territori  ricade il giacimento. I comuni destinano tali
   risorse   allo   sviluppo   dell'occupazione   e  delle  attivita'
   economiche,   all'incremento   industriale   e  ad  interventi  di
   miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e
   le coltivazioni.
    5. Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano anche alle
   concessioni  rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore della
   presente legge.
    6. Nel  caso  di  concessione  con  impianti  di coltivazione che
   interessino  piu'  comuni,  la  quota  di  spettanza  comunale  e'
   ripartita  nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede
   la  eventuale  centrale di raccolta e trattamento definitivo prima
   dell'avviamento  al  consumo,  anche  se  situata  al di fuori del
   perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni
   ove  sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di
   diretta    utilizzazione    o    alla   rete   di   distribuzione,
   proporzionalmente   alle   quantita'  estratte  ed  in  base  alla
   situazione  esistente  al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono
   le aliquote.