Art. 20. Ricerca e coltivazione di idrocarburi 1. Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE/94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti. 2. I canoni superficiari relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonche' le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalita' indicati di seguito: a) a decorrere dal 1o gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono cosi' determinati: 1) permesso di ricerca, L. 10.000 per chilometro quadrato; 2) permesso di ricerca in prima proroga, L. 20.000 per chilometro quadrato; 3) permesso di ricerca in seconda proroga, L. 40.000 per chilometro quadrato; 4) concessione di coltivazione di idrocarburi, L. 80.000 per chilometro quadrato; 5) concessione di coltivazione in proroga, L. 120.000 per chilometro quadrato; b) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente corpo regionale delle miniere; c) per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma; d) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, per le produzioni ottenute nel corso dell'anno precedente, l'ammontare del canone royalty derivante dall'applicazione della aliquota di cui alla lettera c) e' rivalutato dal competente corpo regionale delle miniere, in sede di liquidazione finale di ciascun anno, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT corrispondente all'anno di conseguimento delle produzioni. 3. I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca. 4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 e' corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' comuni, la quota di spettanza comunale e' ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantita' estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.