Art. 22. Cessione alloggi popolari 1. L'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, integrato dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, e' cosi' sostituito: "Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione. Il prezzo di cessione e' pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni". 2. Il comma 7 dell'art. 137 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 e' sostituito dal seguente comma: "7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potra' superare il limite massimo del 5 per cento annuo". 3. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 le parole "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale" sono sostituite dalle seguenti: "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potra' superare il limite massimo del 5 per cento annuo". 4. All'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e' aggiunto il seguente art. 1-bis: "Art. 1-bis - 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge, nella misura del 90 per cento". 5. I commi 1 e 2 dell'art. 132 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, sono cosi' sostituiti: "1. L'assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualita' costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non puo' in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono altresi' concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non puo', in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo". 6. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorche' scaduto, e' prorogato al 31 dicembre 1999. 7. All'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 e' aggiunto il seguente comma: "4. L'applicazione del presente articolo e' estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati". 8. All'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: "8. La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano gia' stati acquisiti dai proprietari e' ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se e' stato effettuato il trasferimento in proprieta' di almeno il 50 per cento degli alloggi".