Art. 22.
                      Cessione alloggi popolari
    1. L'art. 16   della   legge  regionale  22 marzo  1963,  n.  26,
   integrato dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21,
   e' cosi' sostituito:
    "Art.  16.  Gli  alloggi costruiti o da costruire a totale carico
   della  Regione  per  le  categorie meno abbienti vengono ceduti in
   proprieta' in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante
   rate  mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse
   legale in vigore alla data della cessione.
    Il  prezzo  di  cessione  e'  pari  al  50  per  cento del valore
   determinato  applicando  i criteri di cui all'art. 2, commi 1, 2 e
   3,  della  legge  regionale  3 novembre  1994,  n. 43 e successive
   modificazioni e integrazioni".
    2. Il  comma 7  dell'art. 137  della legge regionale 1o settembre
   1993, n. 25 e' sostituito dal seguente comma:
    "7.  Alla  stipula  dell'atto di erogazione finale e quietanza di
   mutuo  resta  a  carico  del  mutuatario,  oltre  al  rimborso del
   capitale,  un  onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento
   cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il
   superiore  tasso  di interesse, a carico del mutuatario, comunque,
   non potra' superare il limite massimo del 5 per cento annuo".
    3. Nel  comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996,
   n.  22  le  parole  "sufficienti  a contenere l'onere a carico del
   mutuatario  nella  misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso
   del  capitale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sufficienti a
   contenere  l'onere  a carico del mutuatario, oltre al rimborso del
   capitale,  nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento,
   cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il
   superiore  tasso  di interesse, a carico del mutuatario, comunque,
   non potra' superare il limite massimo del 5 per cento annuo".
    4. All'art. 1  della  legge  regionale  3 novembre 1994, n. 43 e'
   aggiunto il seguente art. 1-bis:
    "Art.  1-bis  -  1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
   realizzati  a  totale carico o con il contributo regionale possono
   essere  alienati,  ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e
   della presente legge, nella misura del 90 per cento".
    5. I commi 1 e 2 dell'art. 132 della legge regionale 1o settembre
   1993, n. 25, sono cosi' sostituiti:
    "1. L'assessore  regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a
   concedere  agli  istituti  ed alle sezioni di credito fondiario ed
   edilizio  contributi  in annualita' costanti fino ad anni quindici
   sugli   interessi   dei  mutui  contratti  da  imprese  edili  per
   l'acquisizione  delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia
   residenziale  convenzionata-agevolata,  in misura tale che resti a
   carico  del  mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di
   riferimento,  cosi'  come determinato bimestralmente dal Ministero
   del  tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di
   interesse, a carico del mutuatario, non puo' in ogni caso superare
   il limite massimo del 5 per cento annuo.
    2. I  contributi  di  cui al comma 1 sono altresi' concessi nella
   fase  di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre
   in  proporzione  alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che
   gli  interessi  sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non
   gravino  sul  mutuatario  in  misura superiore al 50 per cento del
   tasso  di  riferimento,  come determinato al comma 1. Il superiore
   tasso di interesse a carico del mutuatario non puo', in ogni caso,
   superare il limite massimo del 5 per cento annuo".
    6. Il  termine  per  la  cessione  e l'assegnazione di alloggi di
   edilizia  residenziale  convenzionata-agevolata, di cui al secondo
   comma dell'art. 18  della  legge  5 agosto  1978,  n. 457, per gli
   interventi   riferiti   al   completamento  del  piano  decennale,
   ancorche' scaduto, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
    7. All'art.  1  della  legge  regionale  7 giugno  1994, n. 18 e'
   aggiunto il seguente comma:
    "4.  L'applicazione  del  presente  articolo e' estesa anche agli
   alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati".
    8. All'art. 6  della  legge  regionale  7 giugno  1994, n. 18, e'
   aggiunto il seguente comma:
    "8.  La  gestione  dei  servizi accessori e degli spazi comuni di
   alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano gia' stati
   acquisiti  dai  proprietari e' ai medesimi decentrata, compresa la
   piccola  manutenzione  se  e' stato effettuato il trasferimento in
   proprieta' di almeno il 50 per cento degli alloggi".