Art. 25. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. E' altresi' autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico. 2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza: a) titolari di provvedimenti di concessione in essere alla data del 31 dicembre 1998; b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri; c) proprietari frontisti. 3. La legittimazione e la vendita sono altresi' subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 riferiti alla regione agraria di appartenenza nei modi seguenti: a) per i suoli destinati a verde agricolo con densita' fondiaria fino a 0,03 mc/mq il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo medio della coltura piu' redditizia; qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente utilizzato come abitazione dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura piu' redditizia riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla meta'. La riduzione e' ad un terzo, ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di cessione del sedime del fabbricato non puo' essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante; b) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 edificabili con densita' fondiaria da piu' di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore agricolo medio della coltura piu' redditizia; c) per i suoli edificabili con densita' territoriale maggiore di 1 mc./mq. il valore e' determinato moltiplicando il doppio del valore agricolo medio della coltura piu' redditizia per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore; d) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo. 4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti deve essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia, che redige il verbale di liquidazione da sottoporre all'approvazione dell'assessore per l'agricoltura e le foreste. 5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralita' di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza e' presentata da uno solo di essi. In ogni caso dovra' essere versata l'intera somma prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione la concessione delle zone demaniali e' subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato secondo quanto previsto dal medesimo comma 3, con un minimo di L. 50.000. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto al predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa. 6. Con l'istanza di cui al comma 2 e' sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali abusivamente occupati non catastati come trazzere o sedi viarie. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresi' sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennita' pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti resta sospesa la riscossione delle sanzioni gia' irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si da' avvio alla procedura di reintegro puo' essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 e' aumentato del 30 per cento. 7. Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino di fatto occupate da corpi stradali e gia' erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti dall'amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione. 8. Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in regime di coesistenza con altri tipi di demanio sono trasferite, su richiesta del sindaco e per comprovati motivi di pubblica utilita', al demanio comunale. 9. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come "regie" che: a) non siano state trasformate in rotabile; b) non risultino di pertinenza di comuni e province, c) non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto.