Art. 25.
Alienazione  degli  antichi  suoli  armentizi  e  delle  sedi  viarie
                             disponibili
    1. L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'
   autorizzato  a  procedere  alla legittimazione dei suoli armentizi
   che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria.
   E' altresi' autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di
   sedi  viarie  che non siano necessarie al transito e non risultino
   destinate  negli  strumenti  urbanistici  in vigore a riconosciute
   esigenze di uso pubblico.
    2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del
   richiedente  a  favore  dei  sottoelencati  soggetti  nel seguente
   ordine di precedenza:
      a) titolari di provvedimenti di concessione in essere alla data
   del 31 dicembre 1998;
      b) possessori  che  risultino  proprietari o comproprietari del
   bene alla stregua dei pubblici registri;
      c) proprietari frontisti.
    3. La  legittimazione  e  la vendita sono altresi' subordinate al
   pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno
   richiesto  determinato al netto del soprassuolo e con relazione ai
   valori  agricoli  medi  definiti  ai  sensi della legge 22 ottobre
   1971,  n.  865  riferiti  alla regione agraria di appartenenza nei
   modi seguenti:
      a) per   i  suoli  destinati  a  verde  agricolo  con  densita'
   fondiaria fino a 0,03 mc/mq il valore agricolo medio della coltura
   esistente  o  di  quella  adiacente;  per  l'area  di  sedime  dei
   fabbricati  e  relativa  corte insistenti il valore agricolo medio
   della  coltura  piu'  redditizia;  qualora si tratti di fabbricato
   unico  del  richiedente utilizzato come abitazione dallo stesso, o
   dal  coniuge  legalmente  separato  o divorziato, ovvero da un suo
   discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura
   piu'  redditizia  riferito  alla  relativa  area  di  sedime viene
   ridotto  alla meta'. La riduzione e' ad un terzo, ove si tratti di
   abitazione  avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare.
   Il  prezzo  di  cessione del sedime del fabbricato non puo' essere
   comunque   inferiore   al   valore   agricolo  medio  del  terreno
   circostante;
      b) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B,
   C,  D  ed  F  definite  dal  decreto  ministeriale  2 aprile  1968
   edificabili  con densita' fondiaria da piu' di 0,03 fino a 1 mc/mq
   il doppio del valore agricolo medio della coltura piu' redditizia;
      c) per  i  suoli edificabili con densita' territoriale maggiore
   di  1 mc./mq. il valore e' determinato moltiplicando il doppio del
   valore  agricolo  medio della coltura piu' redditizia per l'indice
   di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
      d) su  istanza  del  richiedente  in  base al valore venale del
   suolo.
    4. L'istanza   per  l'avvio  delle  procedure  di  cui  ai  commi
   precedenti  deve essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata
   in  vigore  della  presente  legge  o  entro sessanta giorni dalla
   notifica    dell'avvio    del    procedimento    di   accertamento
   dell'occupazione,  all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di
   Sicilia,  che  redige  il  verbale  di  liquidazione da sottoporre
   all'approvazione dell'assessore per l'agricoltura e le foreste.
    5. Nel  caso  in  cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di
   legittimazione  sia  cointestata nei pubblici registri immobiliari
   ad  una  pluralita'  di  soggetti, il decreto di legittimazione ha
   effetto  in  favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza e'
   presentata da uno solo di essi. In ogni caso dovra' essere versata
   l'intera  somma  prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento
   di   legittimazione   la   concessione  delle  zone  demaniali  e'
   subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del
   valore  dell'area determinato secondo quanto previsto dal medesimo
   comma 3,   con   un  minimo  di  L. 50.000.  Il  provvedimento  di
   legittimazione  comporta  per le aree illegittimamente occupate un
   risarcimento  danni  pari  ad  un ventesimo del valore determinato
   secondo   quanto   previsto   al  predetto  comma 3  relativamente
   all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
    6. Con  l'istanza  di  cui  al  comma 2 e' sospesa l'adozione dei
   provvedimenti sanzionatori da parte dell'amministrazione regionale
   relativamente   ai  suoli  trazzerali  abusivamente  occupati  non
   catastati   come   trazzere   o   sedi   viarie.   L'adozione  dei
   provvedimenti   predetti   resta   altresi'   sospesa   fino  alla
   definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione
   delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la
   cessione.  Le  eventuali  sanzioni  amministrative precedentemente
   irrogate  relative  alle indennita' pregresse oltre il quinquennio
   sono  abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito
   di  istanza  ottengano  la  cessione dei beni di cui alla presente
   legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti resta
   sospesa  la  riscossione  delle  sanzioni  gia'  irrogate. Fino al
   trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con
   cui   si  da'  avvio  alla  procedura  di  reintegro  puo'  essere
   presentata  istanza  di  legittimazione  tardiva.  In  tal caso il
   prezzo stabilito dal comma 3 e' aumentato del 30 per cento.
    7. Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in
   vigore  della  presente legge risultino di fatto occupate da corpi
   stradali  e  gia'  erroneamente  assunti  in  consistenza  da enti
   pubblici   sono   da  intendersi  trasferiti  dall'amministrazione
   regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
    8. Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in regime di
   coesistenza   con  altri  tipi  di  demanio  sono  trasferite,  su
   richiesta   del  sindaco  e  per  comprovati  motivi  di  pubblica
   utilita', al demanio comunale.
    9. Sono  trasferite  al demanio comunale le sedi viarie pubbliche
   rappresentate  nei  fogli  di  mappa catastali, sin dall'impianto,
   come "regie" che:
      a) non siano state trasformate in rotabile;
      b) non risultino di pertinenza di comuni e province,
      c) non  risultino  ancora  dichiarate  demaniali  con  apposito
   decreto.