Art. 26. Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico 1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. 2. La gia' avvenuta edificazione non preclude la legittimazione che puo' essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in virtu' di atto pubblico di provenienza purche' in regola con le norme e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde dal requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria. 4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilita' di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. 5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione. 6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale e' cosi' determinato: a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura piu' redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualita', calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su piu' elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di piu' occupatori della stessa elevazione il canone e' rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura piu' redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualita'. 7. Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla meta' ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; e' ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta. 8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana. 9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, e' cosi' modificato: "1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonche' le somme dovute ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato".