Art. 26.
Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico
    1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle
   occupazioni  di  terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge
   16 giugno  1927,  n.  1766,  possono  effettuarsi con le procedure
   previste  dalla  predetta  legge  e  dal regio decreto 26 febbraio
   1928,  n.  332,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, anche
   qualora  esse  ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997
   abbiano  perduto,  per  effetto  degli  strumenti urbanistici o di
   edificazioni,  la  destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero
   pascolativi.
    2. La  gia'  avvenuta edificazione non preclude la legittimazione
   che  puo' essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in
   virtu'  di  atto  pubblico di provenienza purche' in regola con le
   norme  e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde
   dal  requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c)
   dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
    3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi
   di  edificazione  di  cui  al  comma 1  dell'art. 23  della  legge
   regionale  10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti
   gli  adempimenti  di  legge  per  il rilascio della concessione in
   sanatoria.
    4. L'avvenuta  legittimazione tiene luogo della manifestazione di
   disponibilita'   di   cui  al  comma 2  dell'art. 23  della  legge
   regionale 10 agosto 1985, n. 37.
    5. Il  diniego  di  concessione  in  sanatoria comporta la revoca
   della legittimazione.
    6. Nel  concedere  la  legittimazione delle terre di cui ai commi
   precedenti,  il  commissario impone sul bene occupato a favore del
   comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il
   cui capitale e' cosi' determinato:
      a) per  le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura
   piu'  redditizia  della corrispondente regione agraria determinato
   per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre
   1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di
   una  somma  pari  agli interessi di dieci annualita', calcolato in
   ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi
   di  edificazioni  su  piu' elevazioni grava nella sua interezza su
   ciascuna  elevazione.  In  caso  di  piu'  occupatori della stessa
   elevazione  il  canone  e'  rapportato  alla  superficie  occupata
   oggetto di legittimazione;
      b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore
   agricolo  medio  ridotto ad un terzo della coltura piu' redditizia
   della   corrispondente  regione  agraria  determinato  per  l'anno
   precedente  ai  sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n.
   865,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  aumentato degli
   interessi di dieci annualita'.
    7. Per  i  casi  di  cui  alla lettera a) del comma 6 il capitale
   viene  ridotto  alla  meta'  ove  alla  data  del 31 dicembre 1997
   l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come
   abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato
   o  divorziato,  ovvero  da  un  suo discendente in linea retta; e'
   ridotto  ad  un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si
   tratti  di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e
   popolare  utilizzata  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
   presente   legge   direttamente  dall'occupatore,  o  dal  coniuge
   legalmente  separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in
   linea retta.
    8. Per  le  edificazioni  per le quali non sia stata richiesta la
   legittimazione  o la stessa non sia stata concessa, il commissario
   per  la  liquidazione  degli  usi  civici  emette provvedimento di
   acquisizione  al  patrimonio  comunale  ai sensi dell'art. 7 della
   legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  come  recepita  dalla  Regione
   siciliana.
    9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, e' cosi'
   modificato:
    "1.  I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici,
   degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte
   ai  sensi  della  legge  16 giugno  1927,  n. 1766, determinati in
   misura  pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e
   successive  modifiche  ed  integrazioni, liquidate dal commissario
   per  la  liquidazione degli usi civici, nonche' le somme dovute ai
   sensi  dell'art. 80  del  regio  decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
   sono  dovute  direttamente  dal comune interessato. Tutte le spese
   giudiziarie  di  cui  all'art.  29  della legge 16 giugno 1927, n.
   1766,  vengono  poste,  a  titolo di anticipo, a carico del comune
   interessato".