Art. 27.
        Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta
    1. Le   somme   corrispondenti   ai  ribassi  d'asta  dei  lavori
   finanziati   dall'amministrazione   regionale  agli  enti  di  cui
   all'art. 1   della   legge   regionale   29 aprile  1985,  n.  21,
   affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.
    2. Nel  bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, rubrica
   assessorato  bilancio  e finanze, e' iscritto un fondo destinato a
   far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di
   variante e suppletive previste dall'art. 152 della legge regionale
   1o settembre  1993,  n.  25,  cosi' come modificato dalla presente
   legge.
    3. Le  somme  non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui
   capitoli  di  spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti
   ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 152 della legge regionale
   1o settembre  1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie
   di   spesa   e   contribuiscono  al  miglioramento  del  risultato
   finanziario di gestione dell'anno medesimo.
    4. L'assessore   regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  e'
   autorizzato  ad  iscrivere  nei  capitoli  di  spesa  relativi  al
   finanziamento  delle  perizie  di  variante  e suppletive le somme
   richieste dai singoli rami dell'amministrazione regionale mediante
   prelevamenti dal fondo di cui al comma 2.
    5. Per  ciascuno  degli  anni  1999,  2000  e 2001 alle camere di
   commercio  della  Sicilia e' attribuita una quota non superiore al
   15  per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998
   per  ribassi  d'asta  di  cui al comma 14 dell'art. 23 della legge
   regionale  29 aprile  1985,  n.  21,  come  sostituito dal comma 9
   dell'art. 11  della  legge  regionale  30 marzo  1998, n. 5. Detta
   quota  e'  ripartita  fra  le  camere  di  commercio  con  decreto
   dell'assessore   regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
   l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei
   bilanci  delle  stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in
   servizio  e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un
   apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono
   le somme stanziate nei bilanci camerali per le medesime finalita'.
    6. All'art. 18,   comma 1,   lettera g),  della  legge  regionale
   4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" e' sostituita con la
   parola  "trasferite"  e,  a  far data dall'entrata in vigore della
   presente  legge,  il  contributo  di cui alla stessa lettera g) e'
   prelevato  direttamente  dalle  camere di commercio in ragione dei
   pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite.
    7. Per  ciascuno  degli  anni  1999,  2000  e  2001 una quota non
   superiore  al  25  per  cento  delle somme riscosse nell'esercizio
   finanziario   1998   per   ribassi   d'asta  di  cui  al  comma 14
   dell'art. 23  della  legge  regionale  29 aprile 1985, n. 21, come
   sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo
   1998,  n.  5  e' destinata al finanziamento delle politiche attive
   del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed
   iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.
    8. Il  comma  3  dell'art. 152 della legge regionale 1o settembre
   1993, n. 25, e' cosi' sostituito:
    "3.  Possono  essere  finanziate perizie di variante e suppletive
   dei  lavori  di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui
   all'art. 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
   cosi'   come   sostituito   dall'art. 54   della  legge  regionale
   12 gennaio 1993, n. 10".
    9. E'  abrogato  il  comma 14  dell'art. 23 della legge regionale
   29 aprile  1985,  n.  21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11
   della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.