Art. 27. Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta 1. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale. 2. Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, rubrica assessorato bilancio e finanze, e' iscritto un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dall'art. 152 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, cosi' come modificato dalla presente legge. 3. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno medesimo. 4. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme richieste dai singoli rami dell'amministrazione regionale mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 2. 5. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle camere di commercio della Sicilia e' attribuita una quota non superiore al 15 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Detta quota e' ripartita fra le camere di commercio con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono le somme stanziate nei bilanci camerali per le medesime finalita'. 6. All'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" e' sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) e' prelevato direttamente dalle camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite. 7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e' destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione. 8. Il comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito: "3. Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, cosi' come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10". 9. E' abrogato il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.