Art. 28. Modifiche al sistema sanzionatorio 1. I commi 8 e 14 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo articolo e' cosi' modificato: "19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente". 2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, e' abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'art. 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e' cosi' sostituito: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27; b) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28; c) da L. 500.000 a L. 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29; d) di L. 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'art. 38; e) di L. 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore; f) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilita' o di agibilita' previsti dalla vigente legislazione". 4. Dopo l'art. 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono introdotti i seguenti articoli: "Art. 43-bis. 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 100.000.000; detta sanzione e' ridotta rispettivamente a L. 500.000 e a L. 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalita' di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico. 2. Si applica una sanzione ridotta da L. 500.000 a L. 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreche' la capacita' totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc. Art. 43-ter. 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta a L. 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature. 3. Si applica altresi' la sanzione amministrativa di L. 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato. 4. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilita' di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. 5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni". 5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'art. 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreche' dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purche' i produttori di rifiuti abbiano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni. 6. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di L. 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera. 7. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie: a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di L. 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo; b) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarita'. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarita' ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. 8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera b) del comma 7, in conformita' al principio di sussidiarieta' di cui all'art. 3B del Trattato sull'istituzione della comunita' economica europea, e' attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. 9. L'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e' cosi' sostituito: "1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversita', nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1. 2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali. 3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonche' dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 2.000.000. 4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonche' alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette. 5. Si applicano, altresi', in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie. 6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorita' competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonche' quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco. 8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "assessorato del territorio e dell'ambiente sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. 9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori. 10. Sono abrogati l'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71". 11. Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.