Art. 28.
                 Modifiche al sistema sanzionatorio
    1. I commi 8 e 14 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997,
   n.  6  sono  abrogati e il comma 19 del medesimo articolo e' cosi'
   modificato:
    "19.  Sulle  somme  dovute  si applica la misura del saggio degli
   interessi fissata dalla legislazione vigente".
    2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n.
   5,  e'  abrogato;  in  conseguenza  di  detta  abrogazione trovano
   applicazione  le  disposizioni  dei decreti legislativi n. 471, n.
   472  e  n.  473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n.
   422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
    3. L'art. 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e' cosi'
   sostituito:
    "Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni penali previste
   dagli  articoli  21,  23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
   successive  modifiche  si  applica  la sanzione amministrativa del
   pagamento di una somma:
      a) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei
   titolari  degli  scarichi  appartenenti  alla classe A, in caso di
   mancato  adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24
   e 27;
      b) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei
   titolari  degli  scarichi  appartenenti  alla classe B, in caso di
   mancato  adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25
   e 28;
      c) da  L.  500.000  a  L. 5.000.000 a carico dei titolari degli
   scarichi   appartenenti   alla   classe C,   in  caso  di  mancato
   adeguamento  ai  limiti  e alle prescrizioni nei tempi di cui agli
   articoli 26 e 29;
      d) di  L.  500.000  a  carico  dei titolari di scarichi che non
   osservino l'obbligo di cui all'art. 38;
      e) di  L.  50.000  per metro cubo/die, a carico dei titolari di
   scarichi  produttivi  in  pubbliche  fognature,  in  caso  di  non
   osservanza  dei  limiti  fissati  dalla  tabella 2  allegata  alla
   presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;
      f) da  L. 500.000 a L. 5.000.000 per i titolari di insediamenti
   civili  che  hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della
   richiesta   di  autorizzazione,  in  assenza  del  certificato  di
   abitabilita' o di agibilita' previsti dalla vigente legislazione".
    4. Dopo  l'art.  43  della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27,
   sono introdotti i seguenti articoli:
    "Art.  43-bis.  1.  Chiunque  apra  o  comunque effettui scarichi
   civili  e  delle  pubbliche  fognature, servite o meno da impianti
   pubblici  di  depurazione,  nelle  acque indicate nell'art. 1, sul
   suolo  o  nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di
   cui  al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976,
   n.  319,  ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi
   dopo  che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e'
   punito   con   la   sanzione  amministrativa  da  L. 10.000.000  a
   L. 100.000.000;   detta  sanzione  e'  ridotta  rispettivamente  a
   L. 500.000  e a L. 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che
   hanno  denunciato  la  posizione  dello  scarico e le modalita' di
   smaltimento   in  procedimenti  amministrativi  atti  ad  ottenere
   autorizzazioni,  nulla osta o altri atti formali di assenso presso
   la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione
   dello scarico.
    2. Si  applica  una sanzione ridotta da L. 500.000 a L. 3.000.000
   ai  proprietari  di  autoveicoli che scarichino reflui al di fuori
   delle  pubbliche  fognature,  sempreche'  la  capacita' totale dei
   serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.
    Art. 43-ter. 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel
   provvedimento   di   autorizzazione  e'  punita  con  la  sanzione
   amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
    2. La sanzione amministrativa e' ridotta a L. 500.000 nel caso di
   versamento  di  reflui  da  parte di autoveicoli al di fuori delle
   aree  specificamente  individuate ed autorizzate dal comune in cui
   le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.
    3. Si applica altresi' la sanzione amministrativa di L. 1.000.000
   ai  proprietari  di  civili  abitazioni  che danno in locazione un
   immobile  avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso
   da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.
    4. Ai  fini  della determinazione dell'inosservanza dei limiti di
   accettabilita' di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge
   regionale  15 maggio  1986,  n.  27,  si  considerano  operanti le
   disposizioni  di  cui  all'allegato 1, lettera d), della direttiva
   91/271/CEE  del  21 maggio  1991  e per gli stessi si applicano le
   sanzioni   amministrative   pecuniarie  e  le  previsioni  di  cui
   all'art. 21  della  legge  10 maggio  1976,  n.  319, e successive
   modificazioni.
    5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge,
   si  applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
   legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni".
    5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al
   comma 3,  dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
   22,  ovvero  di  omissione  della  tenuta del registro di carico e
   scarico  di  cui  al  comma 1,  dell'art. 12, del medesimo decreto
   legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in
   misura  ridotta  da  L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per i rifiuti non
   pericolosi  e  da  L. 2.000.000  a  L.  10.000.000  per  i rifiuti
   pericolosi,  sempreche'  dai  dati riportati negli altri documenti
   previsti  dalla  normativa  in  materia  di  rifiuti  o  da  altre
   scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire
   le informazioni per legge dovute e purche' i produttori di rifiuti
   abbiano  un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti,
   e non siano incorsi in reiterate violazioni.
    6. Limitatamente  alla  commercializzazione  mediante  vendita al
   dettaglio   di   imballaggi   non   conformi   a  quanto  previsto
   dall'art. 43  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si
   applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di
   L. 100.000;  in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano
   riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio
   si applica la sanzione amministrativa in misura intera.
    7. Fatte  salve  le  sanzioni amministrative previste dal comma 1
   dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
   1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
      a) ove  non  si  provveda  entro  i  termini previsti da quanto
   prescritto  nella  diffida  di  cui  alla  lettera a) del medesimo
   articolo,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella
   misura  di  L. 150.000  per  ogni  giorno  compreso tra il termine
   ultimo   assegnato   nella   diffida  e  l'avvenuta  notifica  del
   provvedimento  di  sospensione  o di revoca di cui alle successive
   lettere b) e c) dello stesso articolo;
      b) qualora  il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi,
   seppure  in  ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida,
   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui al comma 6 viene
   ridotta  ad  un  terzo  per ogni giorno di ritardo compreso tra il
   termine  ultimo  assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione
   delle     irregolarita'.    Dell'avvenuta    eliminazione    delle
   irregolarita'   ai  fini  della  cessazione  degli  effetti  della
   sanzione  amministrativa  pecuniaria  deve  essere data tempestiva
   comunicazione  all'ente  che ha rilasciato l'autorizzazione e alla
   provincia    regionale   competente   per   territorio,   mediante
   dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art. 4  della legge 4 gennaio
   1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
    8. In  materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per
   le  violazioni  in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in
   vigore  della presente legge, l'autorita' competente a ricevere il
   rapporto  di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
   e'  la  provincia  regionale competente per territorio, cui spetta
   l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di
   cui  al  successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle
   disposizioni  di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
   1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del decreto
   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  in ordine alla competenza
   comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui alla
   lettera b)   del   comma 7,   in   conformita'   al  principio  di
   sussidiarieta'  di  cui  all'art. 3B del Trattato sull'istituzione
   della  comunita'  economica  europea,  e' attribuita alle province
   regionali  una  quota  pari  al 15 per cento del gettito derivante
   dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie irrogate in attuazione
   del  presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto
   generale   consuntivo   della   Regione   del   secondo  esercizio
   antecedente quello di competenza.
    9. L'art. 23  della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e' cosi'
   sostituito:
    "1.  Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la
   violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime
   delle   acque   e   alterazione   del  patrimonio  geo-pedologico,
   depauperamento  della  fauna  e della flora, introduzione di armi,
   esplosivi,  o  altri  mezzi  distruttivi,  abbandono  di rifiuti e
   conservazione  della  biodiversita', nelle zone protette o per cui
   sia  stato  emanato  un  decreto  di vincolo biennale, all'interno
   delle  aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti
   dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.
    2. In  materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui
   al  comma 1  e  fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni
   amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto
   a quelle previste nei regolamenti comunali.
    3. Per  la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi
   del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonche' dei
   decreti  di  vincolo  biennale  e  delle  prescrizioni per le aree
   inserite  nel  piano  regionale  dei  parchi  e delle riserve, non
   ricomprese nella tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione
   amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 2.000.000.
    4. I  trasgressori  sono  in ogni caso tenuti, a loro spese, alla
   riduzione  in  pristino  dei  luoghi  nonche' alla restituzione di
   quanto eventualmente asportato nelle zone protette.
    5. Si  applicano, altresi', in quanto non derogate dalla presente
   legge,  le  disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi
   comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.
    6. Alla  irrogazione  delle  sanzioni  per le violazioni commesse
   nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente
   dello  stesso,  su  proposta  degli agenti addetti alla vigilanza,
   quale  autorita'  competente  a  ricevere  il rapporto di cui alla
   legge 24 novembre 1981, n. 689.
    7. I  proventi  derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al
   comma 6, nonche' quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi
   dell'art. 18  della  legge  8 luglio  1986,  n. 349, costituiscono
   entrata per l'ente parco.
    8. Nel  caso  delle  riserve  naturali  e delle aree sottoposte a
   vincolo,  i  proventi  derivanti  dall'applicazione delle sanzioni
   amministrative,  ferma  restando la quota assegnata alla provincia
   regionale  quale  soggetto  competente  a  ricevere il rapporto ai
   sensi  della  legge  24 novembre  1989,  n.  689,  affluiscono  in
   apposito  capitolo del bilancio della Regione rubrica "assessorato
   del  territorio e dell'ambiente sono destinati al finanziamento di
   interventi  di  manutenzione  e  di  ripristino  ambientale  delle
   riserve,  in  relazione  alle  somme  accertate  con il rendiconto
   generale   consuntivo   della   Regione   del   secondo  esercizio
   antecedente quello di competenza.
    9. Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni amministrative
   pecuniarie   previste   dai   commi  precedenti,  entro  sei  mesi
   dall'entrata  in  vigore  della presente legge il presidente della
   Regione,  su proposta dell'assessore regionale per il territorio e
   l'ambiente,  determina  con  proprio  regolamento  gli  importi da
   corrispondere  forfettariamente a titolo di risarcimento del danno
   ambientale provocato dai trasgressori.
    10. Sono  abrogati l'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988,
   n. 14 e l'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71".
    11. Fermo   restando  quant'altro  stabilito  nella  legislazione
   vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni
   amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio
   di legalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre
   1997, n. 472.
    12. Per  le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate
   alla  data di entrata in vigore della presente legge, per le quali
   il  procedimento  di  irrogazione  non  ha  ancora dato luogo alla
   ordinanza-ingiunzione,  ovvero  all'ordinanza di archiviazione, di
   cui  all'art. 18  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' ammesso
   il  pagamento  in misura ridotta di cui all'art. 16 della medesima
   legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge.