Art. 29.
              Attenuazione della rigidita' della spesa
    1. Per  l'anno  1999  i  contributi  e gli altri trasferimenti in
   favore   di  associazioni,  fondazioni,  centri  studio  ed  altri
   organismi comunque denominati, nonche' le altre spese continuative
   annue  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma 3, sono iscritti in
   bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di
   previsione  per  l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare
   dei  predetti  contributi e trasferimenti e' ridotto in misura non
   inferiore  al  10  per  cento, in ragione di almeno il 5 per cento
   annuo.  La  misura  prevista dall'art. 2, primo comma, della legge
   regionale  30 dicembre  1977,  n.  106  e  successive modifiche ed
   integrazioni  non  puo'  essere superiore, per l'anno 2000, all'85
   per cento e per l'anno 2001 al 75 per cento.
    2. All'art. 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984,
   n.  1  e  successive  modifiche  ed  integrazioni sono aggiunte le
   parole:  "in  misura  comunque non superiore al 50 per cento delle
   spese  di  funzionamento e di organizzazione" e alla lettera d) le
   parole  "60  per  cento"  sono sostituite con le seguenti: "50 per
   cento".
    3. A  decorrere  dall'esercizio  1999 le spese continuative annue
   fissate  dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in
   bilancio a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale
   8 luglio  1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni, in
   misura  non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione
   per l'anno 1998:
      legge  regionale  30 ottobre  1995,  n.  78,  art. 4  (capitolo
   10525);
      legge  regionale  30 luglio  1973,  n.  28,  articoli  10  e 13
   (capitolo 55004);
      legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 41 (capitolo 55904);
      legge   regionale   2 gennaio  1979,  n.  1,  art. 30,  comma 1
   (capitolo 19017);
      legge   regionale   2 gennaio  1979,  n.  1,  art. 30,  comma 2
   (capitolo 41953);
      legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, art. 23 (capitolo 24954);
      legge  regionale  30 luglio  1973,  n.  28,  art. 10  (capitolo
   75204);
      legge  regionale  11 maggio  1993,  n.  15,  art. 48  (capitolo
   75240).