Art. 29. Attenuazione della rigidita' della spesa 1. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonche' le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non puo' essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 75 per cento. 2. All'art. 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione" e alla lettera d) le parole "60 per cento" sono sostituite con le seguenti: "50 per cento". 3. A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998: legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, art. 4 (capitolo 10525); legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004); legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 41 (capitolo 55904); legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 30, comma 1 (capitolo 19017); legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 30, comma 2 (capitolo 41953); legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, art. 23 (capitolo 24954); legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, art. 10 (capitolo 75204); legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 48 (capitolo 75240).