Art. 3. Legge finanziaria 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalita' di cui all'art. 1. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo: a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1o gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce; b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2; c) all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa; d) all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; e) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; f) alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non piu' idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria. 3. La legge "finanziaria" non puo' disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo. 4. Il disegno di legge "finanziaria" e' approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Sicilia.