Art. 30. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti 1. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato: a) i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2; b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'art. 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo; c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore. 2. Le disposizioni dell'art. 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.