Art. 30.
   Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
    1. Con  decreti  dell'assessore  regionale  per  il bilancio e le
   finanze,  da  allegare  al  rendiconto  generale  consuntivo della
   Regione    per    l'esercizio    1998,   sentite   le   competenti
   amministrazioni,   si  procede  all'accertamento  delle  somme  da
   eliminare come di seguito specificato:
      a) i  residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura
   dell'esercizio  1998  su  capitoli  di  spesa  relativi  a  limiti
   poliennali  di  impegno  cui  non  corrispondono  obbligazioni  di
   pagamento  in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati,
   rispettivamente,  dal  conto  consuntivo  del bilancio e dal conto
   generale  del  patrimonio  per  l'esercizio  stesso, salva la loro
   riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle
   ultime  rate  di  ciascun  limite  di impegno, a norma dell'art. 8
   della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
      b) salvo   quanto   previsto  dalla  precedente  lettera  a)  e
   dall'art. 17  della  presente legge, gli impegni di parte corrente
   assunti  a  carico  del  bilancio della Regione fino all'esercizio
   1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad
   eccezione   degli   interventi   disposti  dalla  legge  regionale
   11 aprile  1981,  n.  61 e successive modifiche ed integrazioni o,
   qualora  trattasi  di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e
   categoria 11 della rubrica assessorato territorio e ambiente, fino
   all'esercizio  1993,  ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998,
   non  corrispondono  obbligazioni  da  pagare, sono eliminati dalle
   scritture   contabili  e  i  relativi  importi  contribuiscono  al
   miglioramento   del  risultato  di  gestione  dell'esercizio  1998
   medesimo;
      c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale
   9 agosto  1988,  n.  26  (zone  interne),  le  disposizioni  della
   precedente  lettera b)  si  applicano agli impegni assunti a tutto
   l'esercizio  1998.  Gli  stanziamenti  eventualmente  rimodulati a
   carico  di  esercizi  successivi  sono  eliminati  dagli  esercizi
   medesimi.  Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non
   si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla
   giunta  regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre
   che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata
   in  vigore  della  presente  legge, in obbligazioni giuridicamente
   perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.
    2. Le   disposizioni  dell'art. 11,  quarto  comma,  della  legge
   regionale   8 luglio   1977,  n.  47  e  successive  modifiche  ed
   integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.