Art. 31. Consorzi di bonifica 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/1995 o da altre disposizioni di legge in vigore. 2. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno degli enti consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 subentra ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio nei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima, con il personale di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con tali rapporti. 3. La disposizione di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscano ai nuovi enti medesimi. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 e' abrogato. 5. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformita' a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45. 6. I commissari liquidatori di cui al comma 5 provvedono entro tre mesi dalla nomina, in relazione a ciascuno dei consorzi soppressi ricompresi nella propria gestione, all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale accreditera' le somme necessarie, compatibilmente alle disponibilita' del bilancio. 7. In mancanza della necessaria disponibilita' finanziaria, alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della medesima legge provvedono con le modalita' previste dal successivo art. 27 della medesima legge regionale, fermo restando il necessario differimento dei termini ivi previsti.