Art. 31.
                        Consorzi di bonifica
    1. La  disposizione  di  cui  al comma 2 dell'art. 24 della legge
   regionale  25 maggio  1995,  n.  45,  si  interpreta nel senso che
   ciascuno  dei  consorzi  costituiti  ai  sensi  dell'art. 6  della
   medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo
   ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi
   all'esercizio  di  funzioni  che  sono  attribuite  ai  nuovi enti
   consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/1995 o da
   altre disposizioni di legge in vigore.
    2. La  disposizione  di  cui  al comma 4 dell'art. 24 della legge
   regionale  25 maggio  1995,  n.  45,  si  interpreta nel senso che
   ciascuno  degli  enti  consortili  costituiti ai sensi dell'art. 6
   subentra  ai  consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio
   nei  rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata
   in  vigore  della  legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima,
   con  il  personale  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  e  a tempo
   determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi
   in  tutti  i  diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con
   tali rapporti.
    3. La  disposizione  di  cui  al comma 9 dell'art. 24 della legge
   regionale  25 maggio  1995,  n.  45,  si  interpreta nel senso che
   l'assessorato  regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra
   nei  soli  rapporti  attivi  e  passivi  instaurati  dai  consorzi
   soppressi  e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7
   e  8  della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore
   non attribuiscano ai nuovi enti medesimi.
    4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 6, comma 2, della
   legge  regionale  25 maggio  1995,  n.  45,  l'art. 4  della legge
   regionale 27 maggio 1997, n. 16 e' abrogato.
    5. L'assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, per le
   funzioni  non  trasferite  ai consorzi di nuova istituzione di cui
   all'art. 6  della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un
   commissario  liquidatore,  scelto  tra  i  funzionari  in servizio
   dell'amministrazione   regionale,   per  ogni  singolo  gruppo  di
   consorzi  soppressi  e  ricompresi nel territorio del consorzio di
   bonifica in conformita' a quanto previsto dalla tabella A allegata
   alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
    6. I  commissari  liquidatori  di cui al comma 5 provvedono entro
   tre  mesi  dalla  nomina,  in  relazione  a  ciascuno dei consorzi
   soppressi  ricompresi  nella  propria  gestione,  all'accertamento
   delle   situazioni   debitorie   e   creditorie  degli  stessi  e,
   relativamente  ai  rapporti  in corso, all'amministrazione ed alla
   liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le
   risultanze  all'assessorato  regionale  dell'agricoltura  e  delle
   foreste il quale accreditera' le somme necessarie, compatibilmente
   alle disponibilita' del bilancio.
    7. In  mancanza della necessaria disponibilita' finanziaria, alla
   copertura  dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e
   passivi  facenti  capo  ai  consorzi  soppressi  di cui al comma 2
   dell'art. 24  della  legge  regionale  25 maggio  1995,  n.  45, i
   consorzi  costituiti  ai  sensi  dell'art. 6  della medesima legge
   provvedono  con le modalita' previste dal successivo art. 27 della
   medesima   legge   regionale,   fermo   restando   il   necessario
   differimento dei termini ivi previsti.